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| IDG840510222 | |
| 84.05.10222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papaleoni Marco
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| L' inefficacia del licenziamento
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| nota a Cass. sez. un. 21 febbraio 1984, n. 1236
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| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 6, pt. 1, pag. 1786-1791
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D7470; D763
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| L' A. esamina partitamente i punti salienti emersi nell' analisi
della dottrina e della della giurisprudenza in ordine ai profili del
licenziamento inefficace ex art. 2 della l. 15 luglio 1966, n. 604.
Premessa la necessita', ad substantiam, del requisito della forma
scritta, vengono esaminate le concrete modalita' di comunicazione
della motivazione e i riflessi di ordine sostanziale e processuale
connessi all' eventuale carenza di iniziativa da parte del
lavoratore. Dopo aver richiamato il particolare problema posto dalla
proposta interpretativa della Suprema Corte estendente, in via
analogica, gli stessi requisiti (e connesse sanzioni) all' istituto
del trasferimento, l' A. analizza quindi i due principiali problemi
interpretativi emersi in tema di inefficacia del licenziamento. In
primo luogo la questione di ordine processuale della discussa
operativita' nei confronti dell' impugnativa del licenziamento
inefficace del termine di decadenza sancito dall' art. 6 della l. n.
604 del 1966: problema risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 18
ottobre 1982, n. 5394. In secondo luogo affrontando il connesso
profilo delle pronunzie conseguenziali alla accertata inefficacia del
licenziamento, ancora una volta caratterizzato da un contrasto di
giurisprudenza composto appunto dalla sentenza delle Sezioni unite 21
febbraio 1984, n. 1236, oggetto della nota
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| art. 1418 c.c.
art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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