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156779
IDG840510222
84.05.10222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
L' inefficacia del licenziamento
nota a Cass. sez. un. 21 febbraio 1984, n. 1236
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 6, pt. 1, pag. 1786-1791
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D7470; D763
L' A. esamina partitamente i punti salienti emersi nell' analisi della dottrina e della della giurisprudenza in ordine ai profili del licenziamento inefficace ex art. 2 della l. 15 luglio 1966, n. 604. Premessa la necessita', ad substantiam, del requisito della forma scritta, vengono esaminate le concrete modalita' di comunicazione della motivazione e i riflessi di ordine sostanziale e processuale connessi all' eventuale carenza di iniziativa da parte del lavoratore. Dopo aver richiamato il particolare problema posto dalla proposta interpretativa della Suprema Corte estendente, in via analogica, gli stessi requisiti (e connesse sanzioni) all' istituto del trasferimento, l' A. analizza quindi i due principiali problemi interpretativi emersi in tema di inefficacia del licenziamento. In primo luogo la questione di ordine processuale della discussa operativita' nei confronti dell' impugnativa del licenziamento inefficace del termine di decadenza sancito dall' art. 6 della l. n. 604 del 1966: problema risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 18 ottobre 1982, n. 5394. In secondo luogo affrontando il connesso profilo delle pronunzie conseguenziali alla accertata inefficacia del licenziamento, ancora una volta caratterizzato da un contrasto di giurisprudenza composto appunto dalla sentenza delle Sezioni unite 21 febbraio 1984, n. 1236, oggetto della nota
art. 1418 c.c. art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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