Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


156787
IDG840510230
84.05.10230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
Il favor per le lavoratrici
nota a Cass. sez. lav. 3 gennaio 1984, n. 10 Cass. sez. lav. 3 gennaio 1984, n. 9
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2214-2220
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D74704; D7774
Lo studio prende le mosse da due recenti sentenze della Suprema Corte, la n. 9 e la n. 10. La prima ha escluso la riferibilita' alla lavoratrice, in base al principio di buona fede, di un obbligo di comunicazione al datore di lavoro delle proprie intenzioni matrimoniali: la seconda, invece, ha escluso la ricorrenza dell' obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice madre dell' opzione per l' astensione facoltativa post partum per il periodo anteriore all' entrata in vigore del d.p.r. 25 novembre 1976, n. 1026. Le due sentenze, secondo l' A., si inquadrano nell' ambito dell' orientamento giurisprudenziale tendente ad assicurare una serie di particolari guarentigie a favore delle lavoratrici attraverso un' interpretazione fortemente compiacente in tutta la normativa disciplinante il lavoro femminile. Particolarmente criticato e il rifiuto da parte della Suprema Corte di riconoscere la giustiziabilita' della buona fede e, dall' altro, l' atteggiamento contraddittorio seguito dalla Suprema Corte nell' affermare in una occasione di sopravvivenza del regolamento n. 563 del 1953, in materia di lavoratrici madri e nell' occasione attuale escluderlo, al solo scopo di giustificare una soluzione comunque tesa ad assicurare particolari benefici alle lavoratrici.
l. 15 luglio 1966, n. 604 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 l. 26 agosto 1950, n. 860 d.p.r. 21 maggio 1953, n. 568 d.p.r. 25 novembre 1976, n. 1026
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



Ritorna al menu della banca dati