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| IDG840510230 | |
| 84.05.10230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papaleoni Marco
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| Il favor per le lavoratrici
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| nota a Cass. sez. lav. 3 gennaio 1984, n. 10
Cass. sez. lav. 3 gennaio 1984, n. 9
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| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2214-2220
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D74704; D7774
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| Lo studio prende le mosse da due recenti sentenze della Suprema
Corte, la n. 9 e la n. 10. La prima ha escluso la riferibilita' alla
lavoratrice, in base al principio di buona fede, di un obbligo di
comunicazione al datore di lavoro delle proprie intenzioni
matrimoniali: la seconda, invece, ha escluso la ricorrenza dell'
obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice madre dell'
opzione per l' astensione facoltativa post partum per il periodo
anteriore all' entrata in vigore del d.p.r. 25 novembre 1976, n.
1026. Le due sentenze, secondo l' A., si inquadrano nell' ambito
dell' orientamento giurisprudenziale tendente ad assicurare una serie
di particolari guarentigie a favore delle lavoratrici attraverso un'
interpretazione fortemente compiacente in tutta la normativa
disciplinante il lavoro femminile. Particolarmente criticato e il
rifiuto da parte della Suprema Corte di riconoscere la
giustiziabilita' della buona fede e, dall' altro, l' atteggiamento
contraddittorio seguito dalla Suprema Corte nell' affermare in una
occasione di sopravvivenza del regolamento n. 563 del 1953, in
materia di lavoratrici madri e nell' occasione attuale escluderlo, al
solo scopo di giustificare una soluzione comunque tesa ad assicurare
particolari benefici alle lavoratrici.
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| l. 15 luglio 1966, n. 604
l. 30 dicembre 1971, n. 1204
l. 26 agosto 1950, n. 860
d.p.r. 21 maggio 1953, n. 568
d.p.r. 25 novembre 1976, n. 1026
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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