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156788
IDG840510231
84.05.10231 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pazzaglia Alessandro
Societa' in nome collettivo e beneficium excussionis
nota a Cass. sez. I 23 dicembre 1983, n. 7582
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2223-2227
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D312114; D4381
Nella nota si da' atto alla Suprema Corte di aver colmato un vuoto interpretativo, risolvendo il problema della sede nella quale la infruttuosita' dell' esclusione del patrimonio sociale debba essere accertata. Secondo la Cassazione, nella societa' in nome collettivo regolare, il creditore sociale puo' agire nei confronti del socio, in sede di cognizione, anche per precostituirsi una garanzia, in caso di incapienza dei beni sociali. Al socio spetterebbe solo la possibilita' di far valere la mancata escussione del patrimonio sociale in sede di opposizione all' esecuzione. Dopo aver delineato il sistema della responsabilita' del socio, della sua natura, e delle relative conseguenze, sostanziali e processuali, nella societa' semplice, si passa a considerare se le differenze presenti nella societa' in nome collettivo regolare valgano a superare i risultati ai quali portano le tesi dell' estensione ai singoli soci del giudicato ottenuto contro la societa' e dell' operativita' del titolo esecutivo ottenuto contro la societa' nei confronti dei soci stessi. Ritenuti operanti, secondo quanto comunemente s' insegna, tali principi, pare che il beneficium excussionis, anche nella societa' collettiva regolare, non possa essere fatto valere se non nella fase esecutiva del procedimento, in mancanza di quella cognitiva. Lo stesso non sembra potersi sostenere, invero, nel caso in cui il creditore sociale agisca esclusivamente contro il socio, e sulla base di considerazioni e di ragioni sistematiche, razionali di economia di giudizi, le quali portano a ritenere che il creditore stessa veda condizionata la sua azione, anche cognitiva, dalla infruttuosita' dell' escussione dei beni sociali. Cio' che non si richiede esclusivamente ove l' inutilita' dell' escussione risulti manifesta. Si conclude pertanto nel senso che la preventiva escussione dei beni sociali sia, in tale ipotesi, per il creditore della societa' collettiva regolare, condizione dell' azione anche di cognizione.
art. 2304 c.c. art. 2265 c.c. art. 2740 c.c. art. 615 c.p.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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