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Documento


156800
IDG840601489
84.06.01489 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morera Umberto
Sulla revoca in ogni tempo dell' omologazione
nota a decr. Trib. Lucca 24 febbraio 1983
Giur. comm., an. 10 (1983), fasc. 5, pt. 2, pag. 730-735
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3122; D31110; D4415
La decisione in rassegna solleva un importante problema di natura processuale: se, ed in quali eventuali limiti, sia revocabile, dal tribunale che lo ha emesso, il decreto con il quale e' stata ordinata l' iscrizione delle societa' nel registro delle imprese. La norma base in materia va individuata nell' art. 742 c.p.c. il quale emette, senza limitazioni temporali, la revoca dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio da parte del giudice che li ha emessi, facendo comunque salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede nel tempo intercorrente tra la primaria pronuncia e la revoca della stessa. L' espressione estremamente lata ed onnicomprensiva usata dal legislatore ha dato luogo a molte ed articolate discussioni, soprattutto in dottrina, circa gli esatti limiti e contenuti della disposizione stessa. Dopo una breve disamina dei problemi connessi alla revocabilita' dei decreti omologativi di societa', l' A. sostiene che le tesi avanzate da chi tende a dimostrare la revocabilita' sono essenzialmente ancorate ad una rigorosa interpretazione letterale dell' art. 742 c.p.c. portante alla conclusione che la revocabilita' e' carattere "naturale" ed "imprenscindibile" dei provvedimenti de quibus e che, come tale, non puo' essere disconosciuto se non attraverso esplicite disposizioni normative. L' aderenza eccessiva alla lettera della norma puo' pero' far perdere d' occhio l' importante problema della certezza dei rapporti giuridici. Prova ne e' che, con il decreto in commento, il Tribunale di Lucca ha revocato un proprio provvedimento omologativo emanato ben cinque anni primaé Va bene che l' art. 742 c.p.c. fa salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede, ma ammettere il ripensamento del giudice onorario dopo un intervallo temporale cosi' enormemente lungo, significa togliere certezza a tutte quelle situazioni patrimoniali e personali, di cosi' varia ed articolata configurazione, facenti capo al soggetto giuridico-societa'.
art. 742 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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