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156809
IDG840601498
84.06.01498 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corsi Francesco
Comunione legale, scioglimento e presunzione muciana
nota a Trib. Verona 8 luglio 1982 Trib. Monza 25 novembre 1982
Giur. comm., an. 10 (1983), fasc. 5, pt. 2, pag. 737-746
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D313331
L' A. commenta due sentenze, che hanno trattato della presunzione muciana nei confronti degli acquisti compiuti in regime di comunione legale. Mentre il Tribunale di Verona ha affermato che la presunzione non trova applicazione nei confronti dei suddetti acquisti, il Tribunale di Monza e' andato in contrario avviso dichiarando che e' soggetta a revocazione ai sensi dell' art. 70 l. fall. l' alienazione compiuta a entrambi i coniugi di un bene immobile precedentemente acquistato in regime di comunione legale dal coniuge poi fallito. L' A. che concorda con la decisione di Verona sull' inapplicabilita' della muciana nei casi in esame, e che nega, per quanto riguarda la sentenza di Monza, che possa esperirsi un' azione la cui base e' costituita da una presunzione di provenienza del denaro impiegato nell' acquisto, osserva che sta al curatore dimostrare che il denaro impiegato nell' acquisto di un bene caduto in comunione legale, se l' acquisto non fosse stato effettuato, avrebbe fatto parte delle garanzia dei creditori del coniuge imprenditore.
art. 70 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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