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| IDG840601502 | |
| 84.06.01502 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Amico Gennaro
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| Sull' obbligo del notaio rogante di richiedere l' iscrizione ad
omologazione avvenuta
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| nota a Pret. Alessandria 29 aprile 1981
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| Giur. comm., an. 10 (1983), fasc. 5, pt. 2, pag. 809-814
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312200; D31110; D969012
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| In commento alla sentenza secondo la quale il notaio rogante ha da un
lato l' obbligo di depositare l' atto costitutivo di una societa' per
azioni presso la cancelleria del Tribunale e di richiedere l'
omologazione, ma non ha dall' altro l' obbligo di richiedere, ad
omologazione avvenuta, l' iscrizione nel registro delle imprese dell'
atto omologato, osserva che la sentenza ripropone il problema
dibattuto in dottrina e giurisprudenza, se a carico del notaio
rogante sussista l' obbligo di inoltrare all' ufficio del registro
delle imprese, la richiesta d' iscrizione, dell' atto omologato dal
Tribunale. Ricordato il procedimento di pubblicita' degli atti
soggetti ad iscrizione previa omologazione, l' A. in adesione alla
sentenza, esclude l' obbligo a carico del notaio, confuta la tesi di
coloro che ritengono che l' iscrizione debba eseguirsi ex officio e
conclude affermando che la richiesta di iscrizione va presentata
dagli amministratori della societa' o se questi non vi provvedano,
dai soci, costituendo l' ordine di iscrizione dato dal Tribunale un
elemento necessario, ma non sufficiente, per attuare l' iscrizione.
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| art. 2330 c.c.
art. 100 disp. att. c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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