| Il caso preso in considerazione della Suprema Corte riguarda un
contratto di locazione avente come oggetto un immobile adibito ad
albergo e come soggetto-locatore una societa' di persone
(precisamente una societa' in nome collettivo): avendo la societa'
comunicato al conduttore la volonta' di recedere dal predetto
contratto, adducendo la necessita' di uno dei soci di gestire
personalmente l' albergo, a norma dell' art. 5 l. 2 marzo 1963, n.
191 (modificato dall' art. 4 bis l. 28 luglio 1967, n. 698) il
conduttore si e' opposto al recesso, motivando tale opposizione dalla
lettera della succitata norma che riserva espressamente questa
facolta' al solo locatore persona fisica. Il S.C. ha riconosciuto la
legittimita' del recesso - cosi' confermando la decisione del Giudice
di secondo grado - argomentando dall' insussistenza, nella societa'
in nome collettivo, di una soggettivita' diversa da quella delle
persone fisiche dei soci e dalla sostanziale identificazione della
titolarita' della gestione aziendale (e dei relativi rapporti) con
quella degli stessi singoli soci; ritenendo, cioe', che, allorche' la
norma in oggetto richiama la persona fisica, lo fa solo ed
esclusivamente per evidenziare la contrapposizione con la persona
giuridica, alla quale sarebbe invece preclusa la facolta' del
recesso. L' A. osserva che, al di la' delle discussioni teoriche sul
concetto di "persona giuridica" che il confronto tra la sentenza del
S.C. e quella del Giudice di merito potra' rinverdire, alla base di
entrambe le decisioni vi e' una errata interpretazione applicativa
della norma in oggetto, interpretazione capace di vanificare del
tutto l' intento legislativo, in essa trasfuso; ne consegue che, se
si vuol dare il giusto senso all' art. 5 legge n. 191 del 1963, se si
vuole davvero raggiungere l' equo contemperamento degli interessi
imprenditoriali in esso contemplati, fornendo un' interpretazione che
non risulti assurda anche e soprattutto alla luce di quel processo
ideologico di ricostruzione del concetto di "persona giuridica", si
deve ritenere che la facolta' di recedere un contratto di locazione
di immobile adibito ad uso di albergo spetta unicamente al
locatore-persona fisica, purche' questa sia titolare del rapporto di
locazione "individualmente" e non come "membro di un gruppo".
| |