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156814
IDG840601503
84.06.01503 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani Giovanni
Locazione di immobile adibito ad uso di albergo e recesso del locatore-societa'
nota a Cass. sez. III civ. 9 dicembre 1982, n. 6722
Giur. comm., an. 10 (1983), fasc. 5, pt. 2, pag. 673-682
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
Il caso preso in considerazione della Suprema Corte riguarda un contratto di locazione avente come oggetto un immobile adibito ad albergo e come soggetto-locatore una societa' di persone (precisamente una societa' in nome collettivo): avendo la societa' comunicato al conduttore la volonta' di recedere dal predetto contratto, adducendo la necessita' di uno dei soci di gestire personalmente l' albergo, a norma dell' art. 5 l. 2 marzo 1963, n. 191 (modificato dall' art. 4 bis l. 28 luglio 1967, n. 698) il conduttore si e' opposto al recesso, motivando tale opposizione dalla lettera della succitata norma che riserva espressamente questa facolta' al solo locatore persona fisica. Il S.C. ha riconosciuto la legittimita' del recesso - cosi' confermando la decisione del Giudice di secondo grado - argomentando dall' insussistenza, nella societa' in nome collettivo, di una soggettivita' diversa da quella delle persone fisiche dei soci e dalla sostanziale identificazione della titolarita' della gestione aziendale (e dei relativi rapporti) con quella degli stessi singoli soci; ritenendo, cioe', che, allorche' la norma in oggetto richiama la persona fisica, lo fa solo ed esclusivamente per evidenziare la contrapposizione con la persona giuridica, alla quale sarebbe invece preclusa la facolta' del recesso. L' A. osserva che, al di la' delle discussioni teoriche sul concetto di "persona giuridica" che il confronto tra la sentenza del S.C. e quella del Giudice di merito potra' rinverdire, alla base di entrambe le decisioni vi e' una errata interpretazione applicativa della norma in oggetto, interpretazione capace di vanificare del tutto l' intento legislativo, in essa trasfuso; ne consegue che, se si vuol dare il giusto senso all' art. 5 legge n. 191 del 1963, se si vuole davvero raggiungere l' equo contemperamento degli interessi imprenditoriali in esso contemplati, fornendo un' interpretazione che non risulti assurda anche e soprattutto alla luce di quel processo ideologico di ricostruzione del concetto di "persona giuridica", si deve ritenere che la facolta' di recedere un contratto di locazione di immobile adibito ad uso di albergo spetta unicamente al locatore-persona fisica, purche' questa sia titolare del rapporto di locazione "individualmente" e non come "membro di un gruppo".
art. 5 l. 2 marzo 1963, n. 191 art. 4 bis l. 28 luglio 1967, n. 698
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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