Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


156828
IDG840601527
84.06.01527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gentili Andrea
Presupposizione, eccessiva onerosita' sopravvenuta e sopravvenienza
nota a Cass. sez. III civ. 9 maggio 1981, n. 3074
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1737-1744
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306131; D306132sia stata considerata, anche senza espresso riferimento, nella f
Con la sentenza in rassegna la Suprema Corte ha affermato che il principio della presupposizione introdotto nel nostro ordinamento in modo espressivo ed in via generale dell' art. 1467 c.c. e' presente allorquando una data situazione di fatto o di dirittoormulazione del consenso da parte dei contraenti, purche' si tratti di presupposto obiettivo il cui verificarsi e' del tutto indipendente dalla volonta' di questi ultimi. A commento della sentenza l' A. dopo aver rilevato che la decisione della Corte conduce, ancora una volta, a riscontrare il problema della presupposizione, ricordato che nel tempo si e' avuto l' accostamento tra presupposizione e condizione, il parallelo tra presupposizione ed errore vizio della volonta', ed il tentativo di ancorare la teoria della presupposizione al concetto di eccessiva onerosita' sopravvenuta, tratta distintamente del rapporto fra presupposizione ed art. 1467 c.c., e di quello intercorrente fra la presupposizione medesima ed il piu' generale ed ampio concetto di sopravvenienza.
art. 1467 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati