| 156832 | |
| IDG840601531 | |
| 84.06.01531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Olivieri Sangiacomo Marco
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| Sull' applicabilita' dell' art. 1526 c.c. al contratto di leasing
finanziario in caso di fallimento della societa' utilizzatrice
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| nota a Trib. Roma 2 dicembre 1982
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 11, pt. 1B, pag. 741-746
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30620fini dell' applicabilita' dell' art 1526 cc, rifarsi alla natu
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| Il Tribunale di Roma in caso di fallimento dell' utilizzatore e di
risoluzione del contratto di locazione finanziaria per necessita',
oltre all' obbligo dell' utilizzatore di restituire i beni avuti in
locazione, ha ritenuto configurabile il diritto del concedente di
ritenere a titolo d' indennita' i canoni ricevuti,detratta la somma
corrispondente alla riduzione operata dal giudice, nella sua
discrezionalita', ai sensi dell' art. 1526 c.c. 2 comma. L' A., dopo
aver rilevato che la descrizione affronta con motivazione puntuale il
problema dell' applicabilita' dell' art. 1526 c.c. al contratto di
locazione finanziaria, e che sul problema vi e' incertezza in
giurisprudenza, osserva che la situazione adottata dal Tribunale
trova conforto in una dottrina, che pur non sottacendo dette
incertezze, ritiene sia necessario, ai ra dei pagamenti rateali,
sulla quale in definitiva si fonda la ratio dell' articolo menzionato
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| art. 1526 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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