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156832
IDG840601531
84.06.01531 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Olivieri Sangiacomo Marco
Sull' applicabilita' dell' art. 1526 c.c. al contratto di leasing finanziario in caso di fallimento della societa' utilizzatrice
nota a Trib. Roma 2 dicembre 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 11, pt. 1B, pag. 741-746
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620fini dell' applicabilita' dell' art 1526 cc, rifarsi alla natu
Il Tribunale di Roma in caso di fallimento dell' utilizzatore e di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per necessita', oltre all' obbligo dell' utilizzatore di restituire i beni avuti in locazione, ha ritenuto configurabile il diritto del concedente di ritenere a titolo d' indennita' i canoni ricevuti,detratta la somma corrispondente alla riduzione operata dal giudice, nella sua discrezionalita', ai sensi dell' art. 1526 c.c. 2 comma. L' A., dopo aver rilevato che la descrizione affronta con motivazione puntuale il problema dell' applicabilita' dell' art. 1526 c.c. al contratto di locazione finanziaria, e che sul problema vi e' incertezza in giurisprudenza, osserva che la situazione adottata dal Tribunale trova conforto in una dottrina, che pur non sottacendo dette incertezze, ritiene sia necessario, ai ra dei pagamenti rateali, sulla quale in definitiva si fonda la ratio dell' articolo menzionato
art. 1526 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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