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156877
IDG840610083
84.06.10083 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorenzoni Loris
Sulla indennizzabilita' del "danno alla salute" secondo l' art. 32 della Costituzione. Considerazioni.
Dir. prat. assic., s. 2, an. 26 (1984), fasc. 1, pt. 1, pag. 47-55
D0411; D30706
Fra l' altro si fa rilevare che l' articolo 32 della Costituzione fa riferimento alla protezione della salute del cittadino e che la stessa Corte di Cassazione ha precisato e raccomandato di fare netta differenziazione dal danno alla capacita' lavorativa. Di conseguenza si ritiene che l' indennizzo per il danno alla salute non debba essere riferito a quelle limitazioni, a quei risentimenti che sono stati assunti a motivazione e valutazione del danno lavorativo. Per la differente ricerca e valutazione di questi due distinti danni, si ritiene indispensabile l' intervento del medico-legale ad evitare che, per una differente denominazione, si abbia a duplicare l' indennizzo dello stesso danno.
art. 32 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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