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157073
IDG840710197
84.07.10197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrari Antonio
La nozione di licenziamento disciplinare dopo la sentenza 30 novembre 1982 n. 204 della Corte Costituzionale
nota a Pret. Bassano del Grappa 20 febbraio 1984
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 785-789
D74700; D74702
Una tendenza giurisprudenziale in via di crescente affermazione include nella nozione di licenziamento disciplinare ogni licenziamento individuale che abbia come motivazione la colpa o la mancanza del lavoratore, a prescindere dalla circostanza se tale licenziamento sia contemplato fra le sanzioni disciplinari dalla normativa legislativa, collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro. In quest' ottica oggettiva o sostanziale rimangono fuori dell' area dei licenziamenti disciplinari solo i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli per giusta causa concretantesi in fatti diversi dall' indampimento contrattuale. Per questi ultimi la tutela sostanziale e procedurale e' limitata a quella apprestata dall' ordinamento per qualsiasi licenziament individualele, laddove per i licenziamenti oggettivamente discipliri la tutela generale si cumula con le garanzie procedurali appreste dai primi tre commi dell' art. 7 dello Statuto dei lavoratori, secondo quanto statuito dalla sentenza 30 novembre 1982 n. 204 della Corte Costituzionale, da cui il citato indirizzo interpretativo ritiene di trarre supporti ai fini della dilatazione cosi' ampia della nozione di licenziamento disciplinare. In verita' la sentenza n. 204 della Corte Costituzionale non ha inteso innovare nella nozione di licenziamento disciplinare, ma ha lasciato intatta quella invalsa nella giurisprudenza della Suprema Corte e giunta a compiuta espressione nella sentenza delle Sezioni Unite 28 marzo 1981 n. 1781, limitandosi a rimuovere gli ostacoli che tale giurisprudenza ancora opponeva all' applicazione al licenziamento disciplinare delle garanzie procedimentali apprestate dai primi tre commi dell' art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Per le Sezioni Unite, cosi' come per la Corte Costituzionale sono licenziamenti disciplinari unicamente quelli contemplati come tali nella normativa (legislativa, collettiva o validamente posta dallo stesso datore di lavoro) che li concerne. Se deve accogliere tale nozione formale o normativa del licenziamento disciplinarsi, allora ai licenziamenti individuali che in tale nozione non rientrano non sono applicabili le garanzie procedimentali di cui ai primi tre commi dell' art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 C. Cost. 30 novembre 1982, n. 204 Cass. sez. un. 28 marzo 1981, n. 1781 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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