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| IDG840710197 | |
| 84.07.10197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrari Antonio
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| La nozione di licenziamento disciplinare dopo la sentenza 30 novembre
1982 n. 204 della Corte Costituzionale
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| nota a Pret. Bassano del Grappa 20 febbraio 1984
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| Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 785-789
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| D74700; D74702
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| Una tendenza giurisprudenziale in via di crescente affermazione
include nella nozione di licenziamento disciplinare ogni
licenziamento individuale che abbia come motivazione la colpa o la
mancanza del lavoratore, a prescindere dalla circostanza se tale
licenziamento sia contemplato fra le sanzioni disciplinari dalla
normativa legislativa, collettiva o legittimamente posta dal datore
di lavoro. In quest' ottica oggettiva o sostanziale rimangono fuori
dell' area dei licenziamenti disciplinari solo i licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo e quelli per giusta causa concretantesi
in fatti diversi dall' indampimento contrattuale. Per questi ultimi
la tutela sostanziale e procedurale e' limitata a quella apprestata
dall' ordinamento per qualsiasi licenziament individualele, laddove
per i licenziamenti oggettivamente discipliri la tutela generale si
cumula con le garanzie procedurali appreste dai primi tre commi dell'
art. 7 dello Statuto dei lavoratori, secondo quanto statuito dalla
sentenza 30 novembre 1982 n. 204 della Corte Costituzionale, da cui
il citato indirizzo interpretativo ritiene di trarre supporti ai fini
della dilatazione cosi' ampia della nozione di licenziamento
disciplinare. In verita' la sentenza n. 204 della Corte
Costituzionale non ha inteso innovare nella nozione di licenziamento
disciplinare, ma ha lasciato intatta quella invalsa nella
giurisprudenza della Suprema Corte e giunta a compiuta espressione
nella sentenza delle Sezioni Unite 28 marzo 1981 n. 1781, limitandosi
a rimuovere gli ostacoli che tale giurisprudenza ancora opponeva all'
applicazione al licenziamento disciplinare delle garanzie
procedimentali apprestate dai primi tre commi dell' art. 7 dello
Statuto dei lavoratori. Per le Sezioni Unite, cosi' come per la Corte
Costituzionale sono licenziamenti disciplinari unicamente quelli
contemplati come tali nella normativa (legislativa, collettiva o
validamente posta dallo stesso datore di lavoro) che li concerne. Se
deve accogliere tale nozione formale o normativa del licenziamento
disciplinarsi, allora ai licenziamenti individuali che in tale
nozione non rientrano non sono applicabili le garanzie procedimentali
di cui ai primi tre commi dell' art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
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| art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
C. Cost. 30 novembre 1982, n. 204
Cass. sez. un. 28 marzo 1981, n. 1781
l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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