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157076
IDG840710200
84.07.10200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nicita Antonio
Ancora sul danno da inadempimento dell' obbligazione pecuniaria
nota a Trib. Campobasso 2 gennaio 1984
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 809-823
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30510; D3053; D30703
Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria deve riconoscersi al creditore un risarcimento automatico del danno nella misura della svalutazione monetaria verificatasi nel corso della mora debendi, sulla base di un processo logico presuntivo che, attraverso una pluralita' di "fatti notori" costituiti dalla svalutazione, dalle forme correnti di risparmio e dal diminuito potere di acquisto rilevabili all' atto dello "scambio" con beni di consumo, consente di risalire al fatto ignorato, ossia al comportamento del creditore che abbia ricevuto puntualmente la somma dovutagli. Il danno da svalutazione riconducibile al "maggior danno" previsto dall' art. 1224 comma 2 c.c. non e' cumulabile con gli interessi moratori la cui corresponsione realizza parzialmente il risarcimento del danno ("maggiore") concretantesi nella svalutazione stessa.
art. 1224 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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