| Con la nota "de qua", l' A. si prefigge lo scopo di individuare i
soggetti legittimati a notificare, a mente del comma 4 dell' art. 300
c.p.c., un evento interruttivo concernente la parte contumace, al
fine della declaratoria di interruzione del processo. Dapprima egli
da' un breve cenno della fattispecie decisa, per passare quindi ad
affrontare la questione ora accennata, che viene trattata in piu'
punti, dove le conclusioni personali dell' A. seguono alla
indicazione dei principali indirizzi dottrinali e giurisprudenziali
in materia. L' A., partendo dal presupposto che, anche nell' ipotesi
di evento avveratosi nei riguardi della parte dichiarata contumace,
la normativa sulla interruzione del processo intende tutelare gli
esclusivi interessi della parte colpita dall' evento, conclude che
soggetti legittimati a porre in essere la notificazione di cui all'
art. 300 comma 4 c.p.c. siano unicamente il contumace e le persone
legittimate alla prosecuzione del processo, e non, come sostenuto dal
Tribunale di Salerno nella annotata sentenza, anche il procuratore
della parte costituita. I principali nodi concettuali presi in esame
riguardano, in primo luogo, l' individuazione della "ratio" dell'
interruzione del processo nel nostro ordinamento, ed in secondo
luogo, la ricerca delle motivazioni che hanno indotto il legislatore
ad accomunare, nella norma di cui al comma 4 dello art. 300 c.p.c.,
la previsione della notificazione con quella concernente la
certificazione dell' ufficiale giudiziario; la prima questione viene
risolta individuando nell' interruzione un istituto volto ad
esclusiva tutela degli interessi della parte colpita da un evento
interruttivo, mentre la seconda viene trattata alla luce del
particolare regime del procedimento contumaciale.
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