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157079
IDG840710203
84.07.10203 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tarantino Andrea
Interruzione del processo per evento che colpisca la parte contumace
nota a Trib. Salerno 28 novembre 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 836-842
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4182
Con la nota "de qua", l' A. si prefigge lo scopo di individuare i soggetti legittimati a notificare, a mente del comma 4 dell' art. 300 c.p.c., un evento interruttivo concernente la parte contumace, al fine della declaratoria di interruzione del processo. Dapprima egli da' un breve cenno della fattispecie decisa, per passare quindi ad affrontare la questione ora accennata, che viene trattata in piu' punti, dove le conclusioni personali dell' A. seguono alla indicazione dei principali indirizzi dottrinali e giurisprudenziali in materia. L' A., partendo dal presupposto che, anche nell' ipotesi di evento avveratosi nei riguardi della parte dichiarata contumace, la normativa sulla interruzione del processo intende tutelare gli esclusivi interessi della parte colpita dall' evento, conclude che soggetti legittimati a porre in essere la notificazione di cui all' art. 300 comma 4 c.p.c. siano unicamente il contumace e le persone legittimate alla prosecuzione del processo, e non, come sostenuto dal Tribunale di Salerno nella annotata sentenza, anche il procuratore della parte costituita. I principali nodi concettuali presi in esame riguardano, in primo luogo, l' individuazione della "ratio" dell' interruzione del processo nel nostro ordinamento, ed in secondo luogo, la ricerca delle motivazioni che hanno indotto il legislatore ad accomunare, nella norma di cui al comma 4 dello art. 300 c.p.c., la previsione della notificazione con quella concernente la certificazione dell' ufficiale giudiziario; la prima questione viene risolta individuando nell' interruzione un istituto volto ad esclusiva tutela degli interessi della parte colpita da un evento interruttivo, mentre la seconda viene trattata alla luce del particolare regime del procedimento contumaciale.
art. 300 comma 4 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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