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157080
IDG840710204
84.07.10204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caffe' Claudio
Competenza a conoscere della domanda di retratto successorio relativa a beni immobili
nota a Pret. L' Aquila 8 novembre 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 843-845
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3029; D4220; D4221
L' A. affronta il problema della competenza a conoscere della domanda di retratto successorio relativa a beni immobili. Accennando alle varie teorie in ordine alla classificazione delle azioni giudiziali, afferma essere di natura personale l' azione di retratto in quanto tendente all' accertamento di una qualita', cioe' quella di erede, e non tendente alla tutela di un diritto di proprieta'. Ne conseguirebbe che il Giudice Conciliatore potrebbe conoscerne qualora il prezzo della vendita immobiliare sia inferiore alle l. 50.000, poiche' la competenza andrebbe determinata non ai sensi dell' art. 15 c.p.c., bensi' ex artt. 12 e 14 c.p.c.. Egli afferma, pero', che stante l' inscindibilita' dell' oggetto della domanda di retratto con il bene (immobile) il Giudice Conciliatore, in caso di retratto successorio, dovra' sempre dichiararsi incompetente essendo insuperabile il limite dell' art. 7 c.p.c.. Infine conclude, affermando che gli stessi principi valgono per la determinazione della competenza per territorio.
art. 732 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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