| L' A. affronta i problemi della definizione teorica delle condizioni
di ammissibilita' del decreto ingiuntivo e le conseguenze della loro
inesistenza nel giudizio di opposizione. Non considera le condizioni
di ammissibilita' ne' "condizioni della azione" e ne' "presupposti
processuali". Dopo un' accurata analisi dell'argomento ritiene che i
requisiti richiesti dal codice (art. 633 c.p.c.) non sono altro che
dei limiti posti per l' esercizio dell' azione di condanna nelle
speciali forme del procedimento di ingiunzione. Rileva, inoltre, che
lo scopo del procedimento di ingiunzione ha fatto si' che il
legislatore limitasse il ricorso ad esso nei soli casi in cui per il
tipo di azione, o per la natura del diritto sostanziale violato, vi
e' la possibilita' di una creazione rapida del titolo esecutivo. L'
A. analizza poi le varie soluzioni proposte dalla dottrina e dalla
giurisprudenza nell' ipotesi di decreto ingiuntivo emesso senza la
presenza delle condizioni di ammissibilita' previste dall' art. 633
c.p.c. e nei confronti del quale successivamente viene proposta
opposizione eccependone l' irritualita' della pronuncia. Egli ritiene
che, in questa ipotesi, il giudice della opposizione deve limitarsi a
revocare il decreto senza poter decidere nel merito del diritto del
ricorrente. Questo, spiega l' A., si comprende guardando il problema
da un altro angolo visuale, e cioe' quando la causa e' giunta in
Cassazione. Se il decreto e' stato emanato fuori dai limiti previsti,
ed il giudice dell' opposizione ha, nonostante cio', pronunciato in
merito la Suprema Corte deve cassare senza rinvio, ai sensi dell'
art. 382 ultimo comma c.p.c., perche' "la causa non poteva essere
proposta, o il processo proseguito". Il discorso deve essere diverso
per la prova scritta, perche' la prova scritta e' si' una condizione
di ammissibilita', ma e' anche un requisito di merito, cioe' di
fondatezza della domanda. Mentre nell' ipotesi di esistenza di un
documento, anche se non valido ai fini dell' emissione del decreto,
ma ritenuto tale dal giudice dell' ingiunzione la Cassazione non puo'
valutare tale apprezzamento, nell' ipotesi di assoluta mancanza di
documenti, invece, la Cassazione deve annullare senza rinvio ai sensi
dell' art. 382 ultimo comma c.p.c..
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