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157081
IDG840710205
84.07.10205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Socci Angelo Matteo
Condizioni di ammissibilita' del decreto ingiuntivo e conseguenze della loro inesistenza nel giudizio di opposizione
nota a Pret. Campobasso 8 ottobre 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 846-854
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4400; D44001
L' A. affronta i problemi della definizione teorica delle condizioni di ammissibilita' del decreto ingiuntivo e le conseguenze della loro inesistenza nel giudizio di opposizione. Non considera le condizioni di ammissibilita' ne' "condizioni della azione" e ne' "presupposti processuali". Dopo un' accurata analisi dell'argomento ritiene che i requisiti richiesti dal codice (art. 633 c.p.c.) non sono altro che dei limiti posti per l' esercizio dell' azione di condanna nelle speciali forme del procedimento di ingiunzione. Rileva, inoltre, che lo scopo del procedimento di ingiunzione ha fatto si' che il legislatore limitasse il ricorso ad esso nei soli casi in cui per il tipo di azione, o per la natura del diritto sostanziale violato, vi e' la possibilita' di una creazione rapida del titolo esecutivo. L' A. analizza poi le varie soluzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell' ipotesi di decreto ingiuntivo emesso senza la presenza delle condizioni di ammissibilita' previste dall' art. 633 c.p.c. e nei confronti del quale successivamente viene proposta opposizione eccependone l' irritualita' della pronuncia. Egli ritiene che, in questa ipotesi, il giudice della opposizione deve limitarsi a revocare il decreto senza poter decidere nel merito del diritto del ricorrente. Questo, spiega l' A., si comprende guardando il problema da un altro angolo visuale, e cioe' quando la causa e' giunta in Cassazione. Se il decreto e' stato emanato fuori dai limiti previsti, ed il giudice dell' opposizione ha, nonostante cio', pronunciato in merito la Suprema Corte deve cassare senza rinvio, ai sensi dell' art. 382 ultimo comma c.p.c., perche' "la causa non poteva essere proposta, o il processo proseguito". Il discorso deve essere diverso per la prova scritta, perche' la prova scritta e' si' una condizione di ammissibilita', ma e' anche un requisito di merito, cioe' di fondatezza della domanda. Mentre nell' ipotesi di esistenza di un documento, anche se non valido ai fini dell' emissione del decreto, ma ritenuto tale dal giudice dell' ingiunzione la Cassazione non puo' valutare tale apprezzamento, nell' ipotesi di assoluta mancanza di documenti, invece, la Cassazione deve annullare senza rinvio ai sensi dell' art. 382 ultimo comma c.p.c..
art. 633 c.p.c. art. 382 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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