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157087
IDG840710211
84.07.10211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Cute Giuseppe
L' obiezione di coscienza ed il reato di omissione di atti di ufficio
nota a Pret. Penne 6 dicembre 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 904-914
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50108; D51114; D51800; D9416
Il caso di due ostetriche che si erano rifiutate di predisporre un campo sterile necessario per l' esecuzione di un intervento abortivo offre l' occasione per una serie di considerazioni. L' A. condivide la conclusione del Pretore di Penne in ordine alla non legittimita' del rifiuto per il compimento di un atto che non puo' essere considerato specificatamente e necessariamente diretto a determinare l' interruzione della gravidanza. Tuttavia, trattandosi di un atto strettamente preparatorio e condizionante l' intervento chirurgico, potrebbe anche configurarsi il dubbio sull' elemento psicologico, oppure l' errore su legge extra-penale in quanto l' errore viene a cadere sull' inesatta ed erronea interpretazione dell' art. 9 della l. 194/1978, su di un elemento normativo disciplinato da una legge non penale ed e' un errore che esclude il dolo. Perplessita' vengono sollevate sull' elemento psicologico richiesto per il reato di omissione, rifiuto, ritardo di atti di ufficio; l' omissione penalmente rilevante non si risolve in un semplice ostruzionismo nei confronti dell' attivita' della Pubblica Amministrazione ma in un "boicottaggio" nella consapevolezza di comportarsi "indebitamente" con un comportamento rivolto alla negazione del risultato che l' ordinamento si attendeva dall' espletamento dell' attivita' dovuta.
art. 9 l. 22 maggio 1978, n. 194 art. 328 c.p. art. 47 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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