| 157087 | |
| IDG840710211 | |
| 84.07.10211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| La Cute Giuseppe
| |
| L' obiezione di coscienza ed il reato di omissione di atti di ufficio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Pret. Penne 6 dicembre 1983
| |
| Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 904-914
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D50108; D51114; D51800; D9416
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Il caso di due ostetriche che si erano rifiutate di predisporre un
campo sterile necessario per l' esecuzione di un intervento abortivo
offre l' occasione per una serie di considerazioni. L' A. condivide
la conclusione del Pretore di Penne in ordine alla non legittimita'
del rifiuto per il compimento di un atto che non puo' essere
considerato specificatamente e necessariamente diretto a determinare
l' interruzione della gravidanza. Tuttavia, trattandosi di un atto
strettamente preparatorio e condizionante l' intervento chirurgico,
potrebbe anche configurarsi il dubbio sull' elemento psicologico,
oppure l' errore su legge extra-penale in quanto l' errore viene a
cadere sull' inesatta ed erronea interpretazione dell' art. 9 della
l. 194/1978, su di un elemento normativo disciplinato da una legge
non penale ed e' un errore che esclude il dolo. Perplessita' vengono
sollevate sull' elemento psicologico richiesto per il reato di
omissione, rifiuto, ritardo di atti di ufficio; l' omissione
penalmente rilevante non si risolve in un semplice ostruzionismo nei
confronti dell' attivita' della Pubblica Amministrazione ma in un
"boicottaggio" nella consapevolezza di comportarsi "indebitamente"
con un comportamento rivolto alla negazione del risultato che l'
ordinamento si attendeva dall' espletamento dell' attivita' dovuta.
| |
| art. 9 l. 22 maggio 1978, n. 194
art. 328 c.p.
art. 47 c.p.
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |