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157088
IDG840710212
84.07.10212 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Ronza Paolo
Riflessioni in tema di arresti domiciliari
nota a Trib. Bergamo 6 dicembre 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 915-921
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D6115; D61124
La normativa sulla custodia extracarceraria ha introdotto nell' istituto della custodia preventiva una nuova e diversa ipotesi di detenzione. Gli artt. 247 e 254 c.p.p., a seguito delle innovazioni della legge 12 agosto 1982 n. 532, hanno delimitato la sfera di applicazione della custodia extracarceraria che e' intesa a mitigare gli effetti negativi della custodia preventiva. Nelle ipotesi di mandato di cattura obbligatorio, la concessione degli arresti domiciliari e' limitata ai soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 247 c.p.p. e sempre che non vi ostino gli elementi previsti dall' art. 254 comma 2. L' art. 31 della legge citata vieta la concessione della liberta' per alcuni delitti. Tale divieto non puo' essere esteso analogicamente alla detenzione extracarceraria in quanto si tratta di istituti diversi: la liberta' provvisoria e la detenzione preventiva extracarceraria. Lo stato di detenzione anche se sofferto in un luogo diverso dal carcere rappresenta pur sempre una misura detentiva, non e' assimilabile, quindi, neanche alla liberta' provvisoria limitata dalle prescrizioni di cui agli artt. 282 e 284 c.p.p.
art. 247 c.p.p. art. 254 c.p.p. l. 12 agosto 1982, n. 532
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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