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157090
IDG840710214
84.07.10214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Angelis Pierfrancesco
Il momento consumativo del reato di coltivazione di canapa indiana
nota a Trib. Frosinone 10 novembre 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 933-938
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414; D50109; D5011
La prima questione affrontata dall' A. e' quella della configurabilita' o meno di un reato impossibile in relazione al reato di coltivazione di canapa indiana, nel caso in cui le piantine non contengano principi attivi di stupefacente. La soluzione a tale quesito e' positiva in quanto, individuato l' interesse protetto dalla norma nella salute pubblica, ed accertata la mancanza di ogni potenzialita' della pianta di produrre sostanze stupefacenti, l' azione del coltivatore - se pur corrispondente al fatto tipico - viene a mancare completamente di lesivita'. Il reato di coltivazione di canapa indiana viene poi qualificato come reato di pura condotta perche' manca ogni riferimento normativo al prodotto della coltivazione e, quindi, all' evento. Considerato, inoltre, che il termine coltivatore sta ad indicare una serie di attivita' aventi come fine il rendere fruttifera la pianta, il momento consumativo del reato viene individuato dall' A. nella prima azione che dimostra oggettivamente una particolare cura verso la pianta, in quanto tutte le altre che lo precedono (dissodare il terreno, seminare) non possono essere gia' intese come coltivazione ma, nella generalita' dei casi, possono essere qualificate come tentativo. Sara' sempre necessario, pero', un giudizio sulla lesivita' del fatto, evitando di confondere il giudizio sulla potenzialita' della pianta di produrre apprezzabili principi attivi di stupefacente - che si risolve nel vero giudizio o sulla lesivita' - dalla constatazione che la pianta contenga o meno qualla data quantita' di tetraidrocannabinolo (THC) necessaria per la produzione dello stupefacente. Da ultimo l' A. affronta il problema dell' applicabilita' dell' esimente dell' art. 80 l. 22 dicembre 1975 n. 685 al reato in questione risolvendolo positivamente in considerazione della ratio di tale norma tesa ad evitare la punizione di chi consuma, in quanto vittima e non sfruttatore del fenomeno droga.
l. 22 dicembre 1975, n. 685
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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