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| IDG840710214 | |
| 84.07.10214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Angelis Pierfrancesco
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| Il momento consumativo del reato di coltivazione di canapa indiana
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| nota a Trib. Frosinone 10 novembre 1983
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| Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 933-938
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51414; D50109; D5011
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| La prima questione affrontata dall' A. e' quella della
configurabilita' o meno di un reato impossibile in relazione al reato
di coltivazione di canapa indiana, nel caso in cui le piantine non
contengano principi attivi di stupefacente. La soluzione a tale
quesito e' positiva in quanto, individuato l' interesse protetto
dalla norma nella salute pubblica, ed accertata la mancanza di ogni
potenzialita' della pianta di produrre sostanze stupefacenti, l'
azione del coltivatore - se pur corrispondente al fatto tipico -
viene a mancare completamente di lesivita'. Il reato di coltivazione
di canapa indiana viene poi qualificato come reato di pura condotta
perche' manca ogni riferimento normativo al prodotto della
coltivazione e, quindi, all' evento. Considerato, inoltre, che il
termine coltivatore sta ad indicare una serie di attivita' aventi
come fine il rendere fruttifera la pianta, il momento consumativo del
reato viene individuato dall' A. nella prima azione che dimostra
oggettivamente una particolare cura verso la pianta, in quanto tutte
le altre che lo precedono (dissodare il terreno, seminare) non
possono essere gia' intese come coltivazione ma, nella generalita'
dei casi, possono essere qualificate come tentativo. Sara' sempre
necessario, pero', un giudizio sulla lesivita' del fatto, evitando di
confondere il giudizio sulla potenzialita' della pianta di produrre
apprezzabili principi attivi di stupefacente - che si risolve nel
vero giudizio o sulla lesivita' - dalla constatazione che la pianta
contenga o meno qualla data quantita' di tetraidrocannabinolo (THC)
necessaria per la produzione dello stupefacente. Da ultimo l' A.
affronta il problema dell' applicabilita' dell' esimente dell' art.
80 l. 22 dicembre 1975 n. 685 al reato in questione risolvendolo
positivamente in considerazione della ratio di tale norma tesa ad
evitare la punizione di chi consuma, in quanto vittima e non
sfruttatore del fenomeno droga.
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| l. 22 dicembre 1975, n. 685
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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