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157091
IDG840710215
84.07.10215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cremonini Aldo
In tema di revoca delle assegnazioni in locazione
nota a Pret. Parma 15 ottobre 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 947-952
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18205
L' A. rileva che la sentenza annotata segue il consolidato orientamento della Suprema Corte che attribuisce al giudice ordina rio la giurisdizione in tema di decadenza, revoca e annullamento delle assegnazioni in locazione di alloggi economici-popolari. Esprime tuttavia un dubbio sulla coerenza della tesi per quanto attiene all' annullamento ex artt. 15 e 16 d.p.r. n. 1035/1972 trattandosi di sanzione incidente su una fase di stretta natura pubblicistica anteriore al sorgere dei diritti soggettivi in favore dell' assegnatario. Quanto alla rilevanza dell' art. 52 comma 1 l. 5.8.1978 n. 457 pur riconoscendo il fondamento della interpretazione seguita dalle Sezioni Unite (11.2.1982 n. 835) sottolinea l' inadeguatezza della decisione pretorile ricorrendo nella fattispecie non soltanto la domanda di assegnazione in proprieta' seguita dalla determinazione del prezzo ma anche l' accettazione di quest' ultimo da parte dell' assegnatario richiedente. Con il conseguente sovrapporsi di una figura negoziale di promessa di compravendita capace di elidere la rilevanza degli elementi di fatto idonei ad incidere sul normale svolgimento della locazione pura e semplice, e pertanto anche su quelli di portata solutoria. Da ultimo l' A. sottolinea l' interesse della decisione per l' interpretazione offerta dalla espressione legislativa "abbandono dell' alloggio" che non puo' prescindere da un' ingiustificato e colpevole non uso accompagnato dalla mancanza delle necessarie cure e da un intenzionale, generale disinteresse.
d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035 art. 52 l. 5 agosto 1978, n. 457 Cass. sez. un. 11 febbraio 1982, n. 835
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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