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| IDG840710215 | |
| 84.07.10215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cremonini Aldo
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| In tema di revoca delle assegnazioni in locazione
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| nota a Pret. Parma 15 ottobre 1983
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| Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 947-952
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18205
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| L' A. rileva che la sentenza annotata segue il consolidato
orientamento della Suprema Corte che attribuisce al giudice ordina
rio la giurisdizione in tema di decadenza, revoca e annullamento
delle assegnazioni in locazione di alloggi economici-popolari.
Esprime tuttavia un dubbio sulla coerenza della tesi per quanto
attiene all' annullamento ex artt. 15 e 16 d.p.r. n. 1035/1972
trattandosi di sanzione incidente su una fase di stretta natura
pubblicistica anteriore al sorgere dei diritti soggettivi in favore
dell' assegnatario. Quanto alla rilevanza dell' art. 52 comma 1 l.
5.8.1978 n. 457 pur riconoscendo il fondamento della interpretazione
seguita dalle Sezioni Unite (11.2.1982 n. 835) sottolinea l'
inadeguatezza della decisione pretorile ricorrendo nella fattispecie
non soltanto la domanda di assegnazione in proprieta' seguita dalla
determinazione del prezzo ma anche l' accettazione di quest' ultimo
da parte dell' assegnatario richiedente. Con il conseguente
sovrapporsi di una figura negoziale di promessa di compravendita
capace di elidere la rilevanza degli elementi di fatto idonei ad
incidere sul normale svolgimento della locazione pura e semplice, e
pertanto anche su quelli di portata solutoria. Da ultimo l' A.
sottolinea l' interesse della decisione per l' interpretazione
offerta dalla espressione legislativa "abbandono dell' alloggio" che
non puo' prescindere da un' ingiustificato e colpevole non uso
accompagnato dalla mancanza delle necessarie cure e da un
intenzionale, generale disinteresse.
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| d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035
art. 52 l. 5 agosto 1978, n. 457
Cass. sez. un. 11 febbraio 1982, n. 835
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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