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157092
IDG840710216
84.07.10216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere edilizie abusive
nota a Pret. Dona' di Piave 2 febbraio 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 960-976
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18222; D50415; D540
La presente nota traccia il quadro degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sul controverso tema della confiscabilita' degli immobili abusivi, prima e dopo la c.d. legge Bucalossi e la modifica dell' art. 165 c.p.. In essa, l' A. confutando gli argomenti addotti ex adverso, sostiene la confiscabilita' delle costruzioni abusive da parte del giudice penale, sottolineando che i poteri dell' autorita' giudiziaria e di quella amministrativa hanno diversa natura e funzione, onde non puo' verificarsi alcuna usurpazione da parte del giudice dei poteri riservati al sindaco; che, poiche' l' ordine di demolizione e quello di confisca sono espressione di poteri non identici ma diversi, autonomi e concorrenti, non puo' aversi alcun contrasto tra le predette autorita' sul piano teorico o concettuale, ma solo su quello concreto o pratico; e che, quando si verifichi nella realta' concreta un tale conflitto, esso deve essere risolto non dando sempre la prevalenza al procedimento amministrativo (tanto piu' che la p.a. non si e' quasi mai avvalsa dei suoi poteri), ma, all' opposto, a quello giudiziario. In caso di conflitto reale deve, cioe', necessariamente prevalere il principio dell' assoluta priorita' della giurisdizione penale su qualsiasi altra forma di tutela, poiche' l' interesse dello Stato a perseguire i reati e punire i colpevoli e' prevalente su tutti gli altri e costituisce un' esigenza primordiale, che sta alla base della civile convivenza. Il principio della necessaria prevalenza della giurisdizione penale (di cui e' espressione il potere di disporre la confisca) su qualsiasi altro interesse ha carattere generale, assoluto, inderogabile, perche' tutela interessi fondamentali dell' individuo e della collettivita'. Proprio considerando la natura degli interessi protetti in subiecta materia (il diritto alla salubrita' ambientale e' un aspetto del diritto alla salute, che e' un diritto assoluto ed inviolabile, individuale e collettivo, che trova diretta tutela negli artt. 2 e 32 Cost.), l' A. pone in risalto che il diritto urbanistico (considerato da alcuni come norma speciale rispetto al diritto penale e su questo prevalente per il criterio della specialita') non puo' escludere il potere se non solo perche' - come comunemente si afferma - manca un' espressa deroga, ma soprattutto perche', anche ove tale deroga esistesse, essa sarebbe costituzionalmente illegittima perche' violerebbe gli artt. 2 e 32 Cost.. Quest' ultimo rilievo vale anche per l' art. 128 legge n. 689/81 (modificante l' art. 165 c.p.), che non solo non contiene alcuna deroga espressa al predetto principio generale, ma non potrebbe neppure contenerla, ed in ogni caso essa sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con i richiamati articoli della Costituzione.
art. 165 c.p. art. 128 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 15 comma 3 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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