| La presente nota traccia il quadro degli orientamenti dottrinari e
giurisprudenziali sul controverso tema della confiscabilita' degli
immobili abusivi, prima e dopo la c.d. legge Bucalossi e la modifica
dell' art. 165 c.p.. In essa, l' A. confutando gli argomenti addotti
ex adverso, sostiene la confiscabilita' delle costruzioni abusive da
parte del giudice penale, sottolineando che i poteri dell' autorita'
giudiziaria e di quella amministrativa hanno diversa natura e
funzione, onde non puo' verificarsi alcuna usurpazione da parte del
giudice dei poteri riservati al sindaco; che, poiche' l' ordine di
demolizione e quello di confisca sono espressione di poteri non
identici ma diversi, autonomi e concorrenti, non puo' aversi alcun
contrasto tra le predette autorita' sul piano teorico o concettuale,
ma solo su quello concreto o pratico; e che, quando si verifichi
nella realta' concreta un tale conflitto, esso deve essere risolto
non dando sempre la prevalenza al procedimento amministrativo (tanto
piu' che la p.a. non si e' quasi mai avvalsa dei suoi poteri), ma,
all' opposto, a quello giudiziario. In caso di conflitto reale deve,
cioe', necessariamente prevalere il principio dell' assoluta
priorita' della giurisdizione penale su qualsiasi altra forma di
tutela, poiche' l' interesse dello Stato a perseguire i reati e
punire i colpevoli e' prevalente su tutti gli altri e costituisce un'
esigenza primordiale, che sta alla base della civile convivenza. Il
principio della necessaria prevalenza della giurisdizione penale (di
cui e' espressione il potere di disporre la confisca) su qualsiasi
altro interesse ha carattere generale, assoluto, inderogabile,
perche' tutela interessi fondamentali dell' individuo e della
collettivita'. Proprio considerando la natura degli interessi
protetti in subiecta materia (il diritto alla salubrita' ambientale
e' un aspetto del diritto alla salute, che e' un diritto assoluto ed
inviolabile, individuale e collettivo, che trova diretta tutela negli
artt. 2 e 32 Cost.), l' A. pone in risalto che il diritto urbanistico
(considerato da alcuni come norma speciale rispetto al diritto penale
e su questo prevalente per il criterio della specialita') non puo'
escludere il potere se non solo perche' - come comunemente si afferma
- manca un' espressa deroga, ma soprattutto perche', anche ove tale
deroga esistesse, essa sarebbe costituzionalmente illegittima perche'
violerebbe gli artt. 2 e 32 Cost.. Quest' ultimo rilievo vale anche
per l' art. 128 legge n. 689/81 (modificante l' art. 165 c.p.), che
non solo non contiene alcuna deroga espressa al predetto principio
generale, ma non potrebbe neppure contenerla, ed in ogni caso essa
sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con i richiamati
articoli della Costituzione.
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