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157098
IDG840710222
84.07.10222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertolini Luigi
Costruzione autorizzata con concessione illegittima e costruzione in base a silenzio assenso, ma in contrasto con la normativa urbanistica o con i vincoli ambientali
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1014-1017
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1822; D18225
Non puo' invocarsi la disapplicazione dell' atto amministrativo, operata dal giudice, come fonte di responsabilita' penale del costruttore, in quanto il legislatore ha previsto per i reati edilizi come unico dato penalmente rilevante ai fini della liceita' della costruzione la esistenza formale del titolo. La illegittimita' della concessione esclude la punibilita' ex art. 17 lett. b) l. 10/77 non perche' il comportamento della Pubblica amministrazione escluda la consapevolezza dell' antigiuridicita' del fatto da parte del privato, ma in quanto l' esistenza del provvedimento fa venir meno un elemento costitutivo essenziale del reato, sebbene a contenuto negativo. Il costruttore e' punibile in base al minor reato di cui all' art. 17 lett. a) in concorso conn il Sindaco avendo entrambi violato la normativa urbanistica i cui precetti sono inderogabili per chiunque, a parte le ipotesi piu' gravi di corruzione o interesse privato da parte dell' organo pubblico. Per le opere assentite, invece, tacitamente ex art. 8 l. 94/82 ma in contrasto con la normativa urbanistica, il costruttore e' punibile ex art. 17 lett. b) l. 10/77 in quanto non puo' addurre come scusante l' inerzia del Sindaco. La presunzione legale di assenso e' posta dalla legge solo per tutelare il cittadino di fronte all' inerzia della Pubblica amministrazione ma non esonera questi dall' obbligo di osservanza dei precetti penalmente sanzionati.
art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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