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| IDG840710222 | |
| 84.07.10222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bertolini Luigi
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| Costruzione autorizzata con concessione illegittima e costruzione in
base a silenzio assenso, ma in contrasto con la normativa urbanistica
o con i vincoli ambientali
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| Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1014-1017
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1822; D18225
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| Non puo' invocarsi la disapplicazione dell' atto amministrativo,
operata dal giudice, come fonte di responsabilita' penale del
costruttore, in quanto il legislatore ha previsto per i reati edilizi
come unico dato penalmente rilevante ai fini della liceita' della
costruzione la esistenza formale del titolo. La illegittimita' della
concessione esclude la punibilita' ex art. 17 lett. b) l. 10/77 non
perche' il comportamento della Pubblica amministrazione escluda la
consapevolezza dell' antigiuridicita' del fatto da parte del privato,
ma in quanto l' esistenza del provvedimento fa venir meno un elemento
costitutivo essenziale del reato, sebbene a contenuto negativo. Il
costruttore e' punibile in base al minor reato di cui all' art. 17
lett. a) in concorso conn il Sindaco avendo entrambi violato la
normativa urbanistica i cui precetti sono inderogabili per chiunque,
a parte le ipotesi piu' gravi di corruzione o interesse privato da
parte dell' organo pubblico. Per le opere assentite, invece,
tacitamente ex art. 8 l. 94/82 ma in contrasto con la normativa
urbanistica, il costruttore e' punibile ex art. 17 lett. b) l. 10/77
in quanto non puo' addurre come scusante l' inerzia del Sindaco. La
presunzione legale di assenso e' posta dalla legge solo per tutelare
il cittadino di fronte all' inerzia della Pubblica amministrazione ma
non esonera questi dall' obbligo di osservanza dei precetti
penalmente sanzionati.
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| art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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