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| IDG840710223 | |
| 84.07.10223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gravina Amedeo
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| Considerazioni sul contrabbando valutario
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| Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1018-1022
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D538
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| Oggetto del reato di contrabbando valutario e' l' esportazione non
autorizzata di valuta nazionale ed estera, di titoli azionari ed
obbligazionari, di titoli di credito, ovvero di altri "mezzi di
pagamento". Poiche' l' esportazione riguardante beni non rientranti
nella categoria dei "mezzi di pagamento" non costituisce contrabbando
valutario, sorge il problema di delimitare l' ambito di applicazione
della norma e di individuare quali, tra i possibili oggetti del
reato, realizzino la fattispecie criminosa. Il primo e' senz' altro
la valuta nazionale ed estera: si tratta dei biglietti monetari
emessi dallo Stato o da banche italiane ed estere. Circa i titoli di
credito, l' esportazione non autorizzata di questi realizza il reato
di contrabbando valutario quando i medesimi abbiano una oggettiva
funzione di strumenti di circolazione della ricchezza, siano cioe'
mezzi di pagamento sostitutivi del denaro. Cosi' la trasmissione o la
diretta emissione all' estero di effetti cambiari integra di per se'
stessa la fattispecie delittuosa di contrabbando valutario, dato che,
per quanto riguarda l' elemento soggettivo, la sussistenza del reato
e' subordinata alla pura e semplice coscienza e volonta' di esportare
o emettere all' estero i titoli menzionati. Relativamente all'
assegno, poiche' sostituisce la valuta corrispondente al suo importo,
essendo garantito da una provvista presso un banchiere, la sua
esportazione realizza perfettamente l' ipotesi delittuosa in esame.
Per configurare dunque la fattispecie penale de qua, e' necessaria l'
esportazione non autorizzata di strumenti che nella realta' economica
hanno assunto una funzione equivalente a quella del denaro.
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| art. 2 l. 23 dicembre 1976, n. 863
art. 1 l. 23 discembre 1976, n. 863
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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