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157099
IDG840710223
84.07.10223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gravina Amedeo
Considerazioni sul contrabbando valutario
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1018-1022
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538
Oggetto del reato di contrabbando valutario e' l' esportazione non autorizzata di valuta nazionale ed estera, di titoli azionari ed obbligazionari, di titoli di credito, ovvero di altri "mezzi di pagamento". Poiche' l' esportazione riguardante beni non rientranti nella categoria dei "mezzi di pagamento" non costituisce contrabbando valutario, sorge il problema di delimitare l' ambito di applicazione della norma e di individuare quali, tra i possibili oggetti del reato, realizzino la fattispecie criminosa. Il primo e' senz' altro la valuta nazionale ed estera: si tratta dei biglietti monetari emessi dallo Stato o da banche italiane ed estere. Circa i titoli di credito, l' esportazione non autorizzata di questi realizza il reato di contrabbando valutario quando i medesimi abbiano una oggettiva funzione di strumenti di circolazione della ricchezza, siano cioe' mezzi di pagamento sostitutivi del denaro. Cosi' la trasmissione o la diretta emissione all' estero di effetti cambiari integra di per se' stessa la fattispecie delittuosa di contrabbando valutario, dato che, per quanto riguarda l' elemento soggettivo, la sussistenza del reato e' subordinata alla pura e semplice coscienza e volonta' di esportare o emettere all' estero i titoli menzionati. Relativamente all' assegno, poiche' sostituisce la valuta corrispondente al suo importo, essendo garantito da una provvista presso un banchiere, la sua esportazione realizza perfettamente l' ipotesi delittuosa in esame. Per configurare dunque la fattispecie penale de qua, e' necessaria l' esportazione non autorizzata di strumenti che nella realta' economica hanno assunto una funzione equivalente a quella del denaro.
art. 2 l. 23 dicembre 1976, n. 863 art. 1 l. 23 discembre 1976, n. 863
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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