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15710
IDG791310102
79.13.10102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grazzini rosanna.
chi guadagna sulla "soccida"
Crit. soc., an. 71 (1979), fasc. 4 (5 marzo), pag. 17
d9145
l' a. premette un' analisi critica del contratto di soccida, come e' regolato dal codice civile agli artt. 2170-2186, per rilevarne l' importanza assunta alla luce del progetto di riforma dei contratti agrari e in rapporto alla diffusione che recentemente hanno assunto certi contratti tra imprese industriali e piccoli allevatori che vengono definiti di "soccida semplice" pur non possedendo le caratteristiche richieste dal codice civile. questi contratti, che riguardano generalmente l' allevamento del pollame, non sono assimilabili alla soccida per i seguenti motivi: per l' oggetto, che nella soccida comprende tutto l' arco dell' allevamento; per il contenuto, che nella soccida presenta un rischio comune ed una comune ripartizione di prodotti e utili secondo quote prestabilite. secondo l' a., nei contratti detti di "soccida semplice" l' industria consegna il bestiame, generalmente pulcini, il mangime ed i medicinali all' allevatore che lo alleva secondo le direttive impartite dall' industria che a sua volta si impegna a ritirare il prodotto finito pagando per il pollame un prezzo al chilogrammo. l' a. conclude sostenendo che in tale contratto il soccidario e' un lavoratore senza autonomia che assume la veste di prestatore d' opera salariata senza goderne i benefici.
art. 2170 c.c.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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