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| IDG791310102 | |
| 79.13.10102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| grazzini rosanna.
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| chi guadagna sulla "soccida"
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| Crit. soc., an. 71 (1979), fasc. 4 (5 marzo), pag. 17
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| d9145
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| l' a. premette un' analisi critica del contratto di soccida, come e'
regolato dal codice civile agli artt. 2170-2186, per rilevarne l'
importanza assunta alla luce del progetto di riforma dei contratti
agrari e in rapporto alla diffusione che recentemente hanno assunto
certi contratti tra imprese industriali e piccoli allevatori che
vengono definiti di "soccida semplice" pur non possedendo le
caratteristiche richieste dal codice civile. questi contratti, che
riguardano generalmente l' allevamento del pollame, non sono
assimilabili alla soccida per i seguenti motivi: per l' oggetto, che
nella soccida comprende tutto l' arco dell' allevamento; per il
contenuto, che nella soccida presenta un rischio comune ed una comune
ripartizione di prodotti e utili secondo quote prestabilite. secondo
l' a., nei contratti detti di "soccida semplice" l' industria
consegna il bestiame, generalmente pulcini, il mangime ed i
medicinali all' allevatore che lo alleva secondo le direttive
impartite dall' industria che a sua volta si impegna a ritirare il
prodotto finito pagando per il pollame un prezzo al chilogrammo. l'
a. conclude sostenendo che in tale contratto il soccidario e' un
lavoratore senza autonomia che assume la veste di prestatore d' opera
salariata senza goderne i benefici.
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| art. 2170 c.c.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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