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| IDG840800031 | |
| 84.08.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barosio Vittorio
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| Il mutamento di destinazione fra legge statale e legge regionale.
Profili di legittimita' costituzionale
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| Giur. cost., an. 28 (1983), fasc. 8, pag. 1558-1596
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D04212; D1317ento di destinazione, poiche', secondo tale tesi, tutti
i mutamen
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| L' A. fa presente che, qualora si riconosca che il mutamento di
destinazione non richiede la concessione edilizia sulla base della
normativa statale, sorgono diversi dubbi di legittimita'
costituzionale in ordine alle norme regionali che richiedono invece
la concessione medesima. Appare infatti discutibile la compatibilita'
con il dettato costituzionale - e precisamente con l' articolo 42
della Costituzione - della tesi secondo cui sarebbe necessaria la
concessione edilizia anche in caso di semplice mutamti di
destinazione sarebbero soggetti a concessione, indipendentemente dal
fatto che tale limitazione sia finalizzata al perseguimento dell'
utilita' e del benessere sociale. Dopo aver ricordato che alcune
norme di legislazione regionale, quali l' articolo 48, c. 1, legge
regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, subordinano esplicitamente
a concessione il semplice mutamento di destinazione, osserva che esso
appare di dubbia costituzionalita' alla luce del parametro relativo
alla funzione sociale previsto dall' articolo 42 della Costituzione
anche perche', tra l' altro, introduce un criterio (il riferimento ai
700 mc.) che, nella sua rigidita', non sembra conforme al principio
di ragionevolezza, previsto nell' articolo 3 della Costituzione.
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| art. 42 Cost.
art. 3 Cost.
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