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157103
IDG840800031
84.08.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barosio Vittorio
Il mutamento di destinazione fra legge statale e legge regionale. Profili di legittimita' costituzionale
Giur. cost., an. 28 (1983), fasc. 8, pag. 1558-1596
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04212; D1317ento di destinazione, poiche', secondo tale tesi, tutti i mutamen
L' A. fa presente che, qualora si riconosca che il mutamento di destinazione non richiede la concessione edilizia sulla base della normativa statale, sorgono diversi dubbi di legittimita' costituzionale in ordine alle norme regionali che richiedono invece la concessione medesima. Appare infatti discutibile la compatibilita' con il dettato costituzionale - e precisamente con l' articolo 42 della Costituzione - della tesi secondo cui sarebbe necessaria la concessione edilizia anche in caso di semplice mutamti di destinazione sarebbero soggetti a concessione, indipendentemente dal fatto che tale limitazione sia finalizzata al perseguimento dell' utilita' e del benessere sociale. Dopo aver ricordato che alcune norme di legislazione regionale, quali l' articolo 48, c. 1, legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, subordinano esplicitamente a concessione il semplice mutamento di destinazione, osserva che esso appare di dubbia costituzionalita' alla luce del parametro relativo alla funzione sociale previsto dall' articolo 42 della Costituzione anche perche', tra l' altro, introduce un criterio (il riferimento ai 700 mc.) che, nella sua rigidita', non sembra conforme al principio di ragionevolezza, previsto nell' articolo 3 della Costituzione.
art. 42 Cost. art. 3 Cost.
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