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| IDG840800035 | |
| 84.08.00035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pinelli Cesare
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| Profili costituzionali dell' autonomia finanziaria regionale nella
sentenza n. 307 del 1983
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| nota a C. Cost. 11 ottobre 1983, n. 307
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| Giur. cost., an. 28 (1983), fasc. 10-12, pag. 2304-2340
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D03103; D1423
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| L' A. osserva che negli ultimi tempi l' autonomia finanziaria delle
regioni e' stata erosa attraverso un progressivo accentramento delle
risorse finanziarie di spettanza regionale nelle mani dello Stato.
Con la sentenza n. 307 del 1983 la Corte assume il ruolo di discreto
ma puntuale catalizzatore dei rapporti di ordine finanziario tra
Stato e Regioni, enucleando i seguenti principi: a) il legislatore
nazionale non puo' ricorrere ai tributi regionali "propri" ex art.
119 della Costituzione, individuando nel loro gettito il mezzo per
fronteggiare spese di interesse nazionale; b) il legislatore non
puo', una volta che abbia trasferito risorse finanziarie alle Regioni
per il tramite di conti correnti istituiti presso la Tesoreria
centrale dello Stato e ad esse intestati, stabilire un limite massimo
al loro prelievo da parte delle Regioni; c) lo Stato non puo'
affidare ad organi governativi il potere di fissare i limiti entro i
quali puo' variare la spesa delle Regioni; d) l' entita' delle
assegnazioni alle Regioni puo' essere modificata dal legislatore a
condizione che non venga gravemente alterato il rapporto di
corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi
fronte. Detta sentenza costituisce dunque un esempio di come sia
possibile e perche' sia necessario distinguere la policy della Corte
dalla politica del Parlamento.
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| C. Cost. 15 ottobre 1983, n. 307
art. 119 Cost.
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