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157107
IDG840800035
84.08.00035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pinelli Cesare
Profili costituzionali dell' autonomia finanziaria regionale nella sentenza n. 307 del 1983
nota a C. Cost. 11 ottobre 1983, n. 307
Giur. cost., an. 28 (1983), fasc. 10-12, pag. 2304-2340
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D03103; D1423
L' A. osserva che negli ultimi tempi l' autonomia finanziaria delle regioni e' stata erosa attraverso un progressivo accentramento delle risorse finanziarie di spettanza regionale nelle mani dello Stato. Con la sentenza n. 307 del 1983 la Corte assume il ruolo di discreto ma puntuale catalizzatore dei rapporti di ordine finanziario tra Stato e Regioni, enucleando i seguenti principi: a) il legislatore nazionale non puo' ricorrere ai tributi regionali "propri" ex art. 119 della Costituzione, individuando nel loro gettito il mezzo per fronteggiare spese di interesse nazionale; b) il legislatore non puo', una volta che abbia trasferito risorse finanziarie alle Regioni per il tramite di conti correnti istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato e ad esse intestati, stabilire un limite massimo al loro prelievo da parte delle Regioni; c) lo Stato non puo' affidare ad organi governativi il potere di fissare i limiti entro i quali puo' variare la spesa delle Regioni; d) l' entita' delle assegnazioni alle Regioni puo' essere modificata dal legislatore a condizione che non venga gravemente alterato il rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte. Detta sentenza costituisce dunque un esempio di come sia possibile e perche' sia necessario distinguere la policy della Corte dalla politica del Parlamento.
C. Cost. 15 ottobre 1983, n. 307 art. 119 Cost.
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