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157273
IDG841000161
84.10.00161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Agostino Filoreto
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo di tributi soppressi e successione di leggi nel tempo
nota a Comm. II grado Reggio Calabria 9 novembre 1981
Giur. it., s. 7, an. 135 (1983), fasc. 10, pt. 3B, pag. 17-22
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21900; D21901; D23029; D211; D224; D21831; D21804
Secondo l' A. l' irrogazione della soprattassa per infedele dichiarazione prevista dall' art. 245 del previgente testo unico delle imposte dirette e' legittima in relazione all' imposta di ricchezza mobile iscritta a ruolo dopo il 31 dicembre 1973, non gia' -come affermato nella pronuncia commentata- in forza della mancata abrogazione della norma (che risulta invece implicitamente abrogata a seguito dell' entrata in vigore della nuova disciplina per l' accertamento delle imposte dirette), ma per il principio di c.d. "ultrattivita'" delle norme sanzionatorie. In merito all' applicabilita' degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall' art. 20 decr. n. 602 del 1973 ai tributi soppressi, l' A., esclusa la natura sanzionatoria della c.d. maggiorazione d' imposta di cui all' art. 184 "bis" del citato testo unico (e quindi la sua ultrattivita'), individua l' identica struttura delle due norme e ne afferma l' identica finalita', diretta ad evitare che l' intervallo necessario per l' accertamento o la rettifica si riveli remuneratorio per chi li ha provocati. Da tale identita' l' A. desume che il problema dell' applicabilita' delle due norme nel tempo e' strettamente collegato ai principi di successione di leggi con particolare riguardo al procedimento amministrativo. Tali norme operano infatti proprio nella fase amministrativa di riscontro e rielaborazione degli elementi presentati con la dichiarazione ed attengono ai tempi tecnici propri per la definizione autoritativa del debito d' imposta. L' A. condivide l' avviso giurisprudenziale nel ritenere il beneficio della riduzione prevista per il caso di piu' violazioni inapplicabile nel caso di cumulo tra maggiorazione e soprattassa, trattandosi di elementi non omogenei.
art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 20 l. 7 gennaio 1929 n. 4 art. 20 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 245 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 184 bis d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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