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| IDG841000161 | |
| 84.10.00161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Agostino Filoreto
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| Interessi per ritardata iscrizione a ruolo di tributi soppressi e
successione di leggi nel tempo
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| nota a Comm. II grado Reggio Calabria 9 novembre 1981
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| Giur. it., s. 7, an. 135 (1983), fasc. 10, pt. 3B, pag. 17-22
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21900; D21901; D23029; D211; D224; D21831; D21804
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| Secondo l' A. l' irrogazione della soprattassa per infedele
dichiarazione prevista dall' art. 245 del previgente testo unico
delle imposte dirette e' legittima in relazione all' imposta di
ricchezza mobile iscritta a ruolo dopo il 31 dicembre 1973, non gia'
-come affermato nella pronuncia commentata- in forza della mancata
abrogazione della norma (che risulta invece implicitamente abrogata a
seguito dell' entrata in vigore della nuova disciplina per l'
accertamento delle imposte dirette), ma per il principio di c.d.
"ultrattivita'" delle norme sanzionatorie. In merito all'
applicabilita' degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo
previsti dall' art. 20 decr. n. 602 del 1973 ai tributi soppressi, l'
A., esclusa la natura sanzionatoria della c.d. maggiorazione d'
imposta di cui all' art. 184 "bis" del citato testo unico (e quindi
la sua ultrattivita'), individua l' identica struttura delle due
norme e ne afferma l' identica finalita', diretta ad evitare che l'
intervallo necessario per l' accertamento o la rettifica si riveli
remuneratorio per chi li ha provocati. Da tale identita' l' A. desume
che il problema dell' applicabilita' delle due norme nel tempo e'
strettamente collegato ai principi di successione di leggi con
particolare riguardo al procedimento amministrativo. Tali norme
operano infatti proprio nella fase amministrativa di riscontro e
rielaborazione degli elementi presentati con la dichiarazione ed
attengono ai tempi tecnici propri per la definizione autoritativa del
debito d' imposta. L' A. condivide l' avviso giurisprudenziale nel
ritenere il beneficio della riduzione prevista per il caso di piu'
violazioni inapplicabile nel caso di cumulo tra maggiorazione e
soprattassa, trattandosi di elementi non omogenei.
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| art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 20 l. 7 gennaio 1929 n. 4
art. 20 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
art. 245 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
art. 184 bis d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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