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157274
IDG841000162
84.10.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bardi Paola
Illegittimita' della rettifica induttiva del reddito d' impresa per presentazione della dichiarazione ad ufficio territorialmente incompetente
nota a Comm. II grado Padova 15 giugno 1981
Giur. it., s. 7, an. 135 (1983), fasc. 10, pt. 3B, pag. 23-26
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21513; D2153; D201; D50000; D538quidazione dell' imposta, ha la stessa efficacia ed attendibilita'e nella dichiarazione pervenuta tardivamente (che, ai fini della l
L' A. condivide la tesi giurisprudenziale che ritiene illegittima la rettifica induttiva del reddito di un' impresa con regolare contabilita' che abbia tempestivamente presentato ad ufficio territorialmente incompetente la dichiarazione, pervenuta poi all' ufficio competente oltre i termini di decadenza. Ne' l' erronea presentazione ad ufficio imcompetente ne' la ricezione fuori termine da parte dell' ufficio competente sono circostanze tali da concretizzare una delle fattispecie, espressamente previste dal legislatore, legittimanti per la rettifica induttiva. Un' equiparazione della dichiarazione presentata ad ufficio incompetente alla dichiarazione omessa non risulta ne' dalla normativa sostanziale ne' da quella procedimentale e d' altra parte - data la gravita' sanzionatoria - dovrebbe essere sancita in modo espresso conformemente alla riserva di legge prevista dalla Costituzione. L' ufficio ha l' obbligo di attenersi alle indicazioni contenut di quella presentata tempestivamente), procedendo a rettifica induttiva solo se ne ricorrono le condizioni. Il termine di presentazione si considera peraltro spostato al momento della ricezione da parte dell' ufficio competente per evitare che lo steso decada dal potere di rettificare la dichiarazione.
art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 39 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 10 n. 4 l. 9 ottobre 1971 n. 825 art. 31 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 12 comma 4 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 23 Cost. art. 25 comma 2 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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