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| IDG841000162 | |
| 84.10.00162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bardi Paola
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| Illegittimita' della rettifica induttiva del reddito d' impresa per
presentazione della dichiarazione ad ufficio territorialmente
incompetente
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| nota a Comm. II grado Padova 15 giugno 1981
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| Giur. it., s. 7, an. 135 (1983), fasc. 10, pt. 3B, pag. 23-26
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D21513; D2153; D201; D50000; D538quidazione dell' imposta, ha la
stessa efficacia ed attendibilita'e nella dichiarazione pervenuta
tardivamente (che, ai fini della l
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| L' A. condivide la tesi giurisprudenziale che ritiene illegittima la
rettifica induttiva del reddito di un' impresa con regolare
contabilita' che abbia tempestivamente presentato ad ufficio
territorialmente incompetente la dichiarazione, pervenuta poi all'
ufficio competente oltre i termini di decadenza. Ne' l' erronea
presentazione ad ufficio imcompetente ne' la ricezione fuori termine
da parte dell' ufficio competente sono circostanze tali da
concretizzare una delle fattispecie, espressamente previste dal
legislatore, legittimanti per la rettifica induttiva. Un'
equiparazione della dichiarazione presentata ad ufficio incompetente
alla dichiarazione omessa non risulta ne' dalla normativa sostanziale
ne' da quella procedimentale e d' altra parte - data la gravita'
sanzionatoria - dovrebbe essere sancita in modo espresso
conformemente alla riserva di legge prevista dalla Costituzione. L'
ufficio ha l' obbligo di attenersi alle indicazioni contenut di
quella presentata tempestivamente), procedendo a rettifica induttiva
solo se ne ricorrono le condizioni. Il termine di presentazione si
considera peraltro spostato al momento della ricezione da parte dell'
ufficio competente per evitare che lo steso decada dal potere di
rettificare la dichiarazione.
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| art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 39 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 10 n. 4 l. 9 ottobre 1971 n. 825
art. 31 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 12 comma 4 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 23 Cost.
art. 25 comma 2 Cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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