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157275
IDG841000163
84.10.00163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. centr. sez. un. 26 aprile 1983 n. 503
Giur. it., s. 7, an. 135 (1983), fasc. 11, pt. 3B, pag. 33-34
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2156; D23104; D2171; D2174; D2175; D40756
Nella decisione commentata le sezioni unite della Commissione tributaria centrale hanno affermato la nullita' dell' avviso di accertamento di valore in tema di imposta di registro mancante della concreta indicazione dell' impiego dei criteri di stima adottati ed escluso la rinnovabilita' dell' atto viziato per difetto di motivazione con pronuncia sostitutia delle commissioni tributarie. Secondo l' A. tale decisione rappresenta un svolta giurisprudenziale di notevole rilievo su entrambi i punti, sia rispetto all' orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso di vizio di motivazione dell' accertamento la commissione tributaria puo' acquisire anche d' ufficio gli elementi necessari per la stima, sia con riguardo alla tesi giurisprudenziale che ammetteva la rinnovabilita' dell' atto nel caso di insufficienza (e non di difetto) di motivazione.
art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 13 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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