| 157279 | |
| IDG841000167 | |
| 84.10.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| D' Orsogna Francesco Paolo
| |
| La responsabilita' solidale dei soggetti in caso di decadenza da
agevolazioni ex art. 55, IV comma, d.p.r. n. 634/1972
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giust. trib., an. 105 (1983), fasc. 11, pag. 742-743
| |
| | |
| D2141; D2159; D23106; D23101
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' art. 55 della legge di registro stabilisce che l' imposta
complementare di registro dovuta per un fatto imputabile solo ad una
delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa. Si
tratta di una deroga al principio generale della solidarieta' in
materia di obbligazione per imposte complementari che trovapratica
applicazione nei casi di revoche di agevolazioni fiscali, gia'
concesse dagli uffici del registro al momento della registrazione
dell' atto e della denuncia, quando il destinatario della norma di
favore non soddisfa agli adempimenti prescritti o pone in essere
delle violazioni. Rinvenuta un' altra deroga al principio della
solidarieta' nella norma della legge n. 765 del 1967 che individua
nel "committente" il soggetto responsabile dei danni nei confronti di
aventi causa per il caso di revoca o decadenza dai benefici fiscali
per violazione di norme urbanistiche, l' A. ne desume il principio
generale per cui in tema di agevolazione la responsabilita' nell'
obbligazione tributaria va attribuita in via esclusiva al soggetto
che viola la norma di favore, con esclusione della responsabilita'
del soggetto che non ha concorso in alcun modo a determinare cause di
decadenza o di revoca dalle agevolazioni.
| |
| art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 15 l. 6 agosto 1967 n. 765
l. 17 agosto 1942 n. 1150
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |