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157279
IDG841000167
84.10.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Orsogna Francesco Paolo
La responsabilita' solidale dei soggetti in caso di decadenza da agevolazioni ex art. 55, IV comma, d.p.r. n. 634/1972
Giust. trib., an. 105 (1983), fasc. 11, pag. 742-743
D2141; D2159; D23106; D23101
L' art. 55 della legge di registro stabilisce che l' imposta complementare di registro dovuta per un fatto imputabile solo ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa. Si tratta di una deroga al principio generale della solidarieta' in materia di obbligazione per imposte complementari che trovapratica applicazione nei casi di revoche di agevolazioni fiscali, gia' concesse dagli uffici del registro al momento della registrazione dell' atto e della denuncia, quando il destinatario della norma di favore non soddisfa agli adempimenti prescritti o pone in essere delle violazioni. Rinvenuta un' altra deroga al principio della solidarieta' nella norma della legge n. 765 del 1967 che individua nel "committente" il soggetto responsabile dei danni nei confronti di aventi causa per il caso di revoca o decadenza dai benefici fiscali per violazione di norme urbanistiche, l' A. ne desume il principio generale per cui in tema di agevolazione la responsabilita' nell' obbligazione tributaria va attribuita in via esclusiva al soggetto che viola la norma di favore, con esclusione della responsabilita' del soggetto che non ha concorso in alcun modo a determinare cause di decadenza o di revoca dalle agevolazioni.
art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 15 l. 6 agosto 1967 n. 765 l. 17 agosto 1942 n. 1150
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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