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| IDG841000189 | |
| 84.10.00189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Peri Aldo
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| Curatore fallimentare e commissario liquidatore nell' I.V.A.: effetti
che inquinano la struttura dell' imposta
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| Legisl. giur. trib., an. 11 (1983), fasc. 6, pag. 1329-1334
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| D23150; D23154; D2142; D2144; D31352; D31302; D31363
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| Premesso che l' art. 74 bis del decreto sull' IVA detta disposizioni
particolari per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa
(mentre il concordato preventivo risulta regolato dalla normativa
generale dell' IVA) e che, nonostante il contrario avviso
ministeriale, deve ritenersi che la norma abbia naturainnovativa e
riguardi pertanto l' assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni
effettuate nel corso delle procedure concorsuali dal I gennaio 1975,
l' A. illustra gli adempimenti (fatturazione, registrazione e
dichiarazione) previsti per le operazioni effettuate anteriormente e
successivamente all' apertura del fallimento od all' inizio della
liquidazione coatta amministrativa. Esaminato il campo di
applicazione dell' IVA sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo,
l' A. conclude che per le vendite effettuate in sede concorsuale
mancano sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo dell'
imposizione, posto che il curatore fallimentare ed il liquidatore non
siano imprenditori e che le vendite dagli stessi effettuate non
rientrino nell' esercizio d' impresa. Escluso altresi' che detti
soggetti siano sostituti o rappresentanti del fallito e ricordato che
secondo la dottrina prevalente essi esplicano la loro funzione in
forza di un potere non derivato dal fallito, l' A. ritiene che figure
come il curatore ed i liquidatore, se considerati sostituti o
rappresentanti del fallito, snaturino la struttura dell' IVA.
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| art. 74 bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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