Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


157301
IDG841000189
84.10.00189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Peri Aldo
Curatore fallimentare e commissario liquidatore nell' I.V.A.: effetti che inquinano la struttura dell' imposta
Legisl. giur. trib., an. 11 (1983), fasc. 6, pag. 1329-1334
D23150; D23154; D2142; D2144; D31352; D31302; D31363
Premesso che l' art. 74 bis del decreto sull' IVA detta disposizioni particolari per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa (mentre il concordato preventivo risulta regolato dalla normativa generale dell' IVA) e che, nonostante il contrario avviso ministeriale, deve ritenersi che la norma abbia naturainnovativa e riguardi pertanto l' assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni effettuate nel corso delle procedure concorsuali dal I gennaio 1975, l' A. illustra gli adempimenti (fatturazione, registrazione e dichiarazione) previsti per le operazioni effettuate anteriormente e successivamente all' apertura del fallimento od all' inizio della liquidazione coatta amministrativa. Esaminato il campo di applicazione dell' IVA sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, l' A. conclude che per le vendite effettuate in sede concorsuale mancano sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo dell' imposizione, posto che il curatore fallimentare ed il liquidatore non siano imprenditori e che le vendite dagli stessi effettuate non rientrino nell' esercizio d' impresa. Escluso altresi' che detti soggetti siano sostituti o rappresentanti del fallito e ricordato che secondo la dottrina prevalente essi esplicano la loro funzione in forza di un potere non derivato dal fallito, l' A. ritiene che figure come il curatore ed i liquidatore, se considerati sostituti o rappresentanti del fallito, snaturino la struttura dell' IVA.
art. 74 bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati