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| IDG841000190 | |
| 84.10.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pellingra Giuseppe
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| L' errore in materia tributaria e le nuove norme repressive dell'
evasione
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| Legisl. giur. trib., an. 11 (1983), fasc. 7, pag. 1511-1513
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D230; D2315; D50108; D2191tere che la valutazione del giudice penale,
circa la qualificazione del fatto come non costituente reato, non
impegni il giudice tributario a valutare nello stesso modo
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| La legge n. 516 del 1982 stabilisce che l' errore sulle norme che
disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la
punibilita' quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono
reato a norma della legge stessa. Secondo l' A. il legislatore ha
voluto cosi' evitare sanzioni di natura penale per eventuali
inadempienze involontarie e per impedire una generalizzazione del
reato penale ai casi di lieve entita' o di natura essenzialmente
amministrativa. L' esclusione del reato per errore sui fatti commessi
od omessi dal soggetto deve avere come circostanza fondamentale l'
inesistenza assoluta del dolo; l' errore di diritto, che cade sulla
norma senza cagionare sui fatti ritenuti dalla legge reati, non
esclude la punibilita'. L' errore di fatto che puo' far escludere il
reato punibile deve essere valutato dal giudice penale, che deve
anche accertare l' insussistenza del dolo. La giurisprudenza e'
orientata nel senso di ammetervento di una pronuncia ministeriale
chiarificatrice che eviti un' indiscriminata esclusione della
punibilita' per errore sui fatti previsti dalla legge succitata.
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| art. 8 l. 7 agosto 1982 n. 516
art. 47 c.p.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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