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157302
IDG841000190
84.10.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellingra Giuseppe
L' errore in materia tributaria e le nuove norme repressive dell' evasione
Legisl. giur. trib., an. 11 (1983), fasc. 7, pag. 1511-1513
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D230; D2315; D50108; D2191tere che la valutazione del giudice penale, circa la qualificazione del fatto come non costituente reato, non impegni il giudice tributario a valutare nello stesso modo
La legge n. 516 del 1982 stabilisce che l' errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilita' quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a norma della legge stessa. Secondo l' A. il legislatore ha voluto cosi' evitare sanzioni di natura penale per eventuali inadempienze involontarie e per impedire una generalizzazione del reato penale ai casi di lieve entita' o di natura essenzialmente amministrativa. L' esclusione del reato per errore sui fatti commessi od omessi dal soggetto deve avere come circostanza fondamentale l' inesistenza assoluta del dolo; l' errore di diritto, che cade sulla norma senza cagionare sui fatti ritenuti dalla legge reati, non esclude la punibilita'. L' errore di fatto che puo' far escludere il reato punibile deve essere valutato dal giudice penale, che deve anche accertare l' insussistenza del dolo. La giurisprudenza e' orientata nel senso di ammetervento di una pronuncia ministeriale chiarificatrice che eviti un' indiscriminata esclusione della punibilita' per errore sui fatti previsti dalla legge succitata.
art. 8 l. 7 agosto 1982 n. 516 art. 47 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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