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| IDG841000195 | |
| 84.10.00195 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pellingra Giuseppe
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| In merito alle nuove norme in materia di INVIM applicata alle societa
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| Legisl. giur. trib., an. 11 (1983), fasc. 8-9, pag. 1802-1804
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| D2405
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| Con legge n. 131 del 1983 e' stata statuita l' applicazione dell'
INVIM agli incrementi di valore degli immobili di cui all' art. 3 del
decreto sull' INVIM di proprieta' delle societa' e degli enti
pubblici privati, posseduti al I gennaio 1983, gia' assoggettati al
tributo al compimento del decennio alla data di acquisto. La data di
riferimento del valore iniziale e' rappresentata da quella dell'
avvenuta presentazione della dichiarazione decennale per i soggetti
per i quali esiste una precedente tassazione, mentre per i soggetti
non raggiunti dalla tassazione per decorso del decennio il valore
iniziale di riferimento e' quello rilevabile all' acquisto; in
entrambi i casi il valore finale e' quello rilevabile al I gennaio
1983. Illustrati i criteri di tassazione e le esenzioni, l' A.
rileva, conformemente alle precisazioni ministeriali, il carattere
straordinario dell' imposizione, aggiuntiva a quella decennale in
atto: essa interrompe il decorso del decennio gia' iniziato e lo fa
nuovamente iniziare dal I gennaio 1983 ai fini del computo del nuovo
periodo decennale. Se non si riconoscesse il carattere straordinario
del tributo apparirebbe illegittima la sua sovrapposizione all'
imposta decennale gia' esistente.
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| art. 26 l. 26 aprile 1983 n. 131
art. 3 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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