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157307
IDG841000195
84.10.00195 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellingra Giuseppe
In merito alle nuove norme in materia di INVIM applicata alle societa
Legisl. giur. trib., an. 11 (1983), fasc. 8-9, pag. 1802-1804
D2405
Con legge n. 131 del 1983 e' stata statuita l' applicazione dell' INVIM agli incrementi di valore degli immobili di cui all' art. 3 del decreto sull' INVIM di proprieta' delle societa' e degli enti pubblici privati, posseduti al I gennaio 1983, gia' assoggettati al tributo al compimento del decennio alla data di acquisto. La data di riferimento del valore iniziale e' rappresentata da quella dell' avvenuta presentazione della dichiarazione decennale per i soggetti per i quali esiste una precedente tassazione, mentre per i soggetti non raggiunti dalla tassazione per decorso del decennio il valore iniziale di riferimento e' quello rilevabile all' acquisto; in entrambi i casi il valore finale e' quello rilevabile al I gennaio 1983. Illustrati i criteri di tassazione e le esenzioni, l' A. rileva, conformemente alle precisazioni ministeriali, il carattere straordinario dell' imposizione, aggiuntiva a quella decennale in atto: essa interrompe il decorso del decennio gia' iniziato e lo fa nuovamente iniziare dal I gennaio 1983 ai fini del computo del nuovo periodo decennale. Se non si riconoscesse il carattere straordinario del tributo apparirebbe illegittima la sua sovrapposizione all' imposta decennale gia' esistente.
art. 26 l. 26 aprile 1983 n. 131 art. 3 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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