Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


157309
IDG841000197
84.10.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellingra Giuseppe
Della integrazione o modifica degli accertamenti tributari
Nuova riv. trib., an. 39 (1983), fasc. 7, pag. 337-339
D23156; D23065; D23074; D24045; D21550; D21901; D2154
La legge n. 516 del 1982 attribuisce agli uffici delle imposte sui redditi ed agli uffici IVA il potere di modificare, integrare o revocare, entro il termine prescrizionale, gli accertamenti in base a fatti materiali oggetto di giudizio penale, nonche' di irrogare o revocare le pene pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sull' IVA. Ricordata la disciplina previgente in materia, l' A. osserva che la normativa suddetta ha ampliato poteri concessi agli uffici fiscali circa la possibilita' di modificare ed integrare gli accertamenti gia' eseguiti, con l' estensione fino alla fase penale del processo tributario e con l' attribuzione innovativa del potere di revoca degli accertamenti e delle pene pecuniarie. L' A. esprime peraltro perplessita' in merito alla generica menzione di fatti materiali ed alla mancanza di una netta distinzione tra fatti modificativi della capacita' contributiva e fatti delittuosi perseguibili penalmente ed auspica l' intervento di un chiarimento ministeriale inteso ad evitare errori interpretativi specie nella prima applicazione delle norme repressive dell' evasione.
art. 12 comma 2 l. 7 agosto 1982 n. 516 art. 43 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati