| Con la legge n. 27 del 1983 e' stato consentito ai sostituti d'
imposta di presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle
omesse o rettificative in aumento di quelle gia' presentate. L' A.
fornisce brevi cenni illustrativi del procedimento agevolativo (che
consente la definizione delle controversie pendenti e l' abbandono, a
determinate condizioni, delle sanzioni sia amministrative sia penali)
precisando i soggetti destinatari, le annualita' interessate, il
termine, la modulistica, le modalita' di presentazione delle
dichiarazioni, l' ufficio competente, le sanzioni penali, le
modalita' di pagamento, gli accertamenti ed il relativo sistema
contenzioso. In merito agli effetti l' A. precisa che il "condono"
dei sostituti d' imposta, a differenza diquello previsto per i
redditi propri, non comporta alcuna forma di definizione automatica,
restando salva la facolta' per l' ufficio di procedere ad
accertamenti. Si applicano le sanzioni per infedele ed incompleta
dichiarazione e per omesso versamento limitatamene alle maggiori
ritenute definitivamente accertate. La presentazione della
dichiarazione integrativa sana, oltre all' omissione, la tardivita'
delle dichiarazioni originarie dei sostituti e le altre violazioni,
anche formali, commesse dagli stessi nei periodi d' imposta per i
quali e' presentata la dichiarazione integrativa. Non sono dovute
interessi e soprattasse per le ritenute dovute in base alle
dichiarazione integrative.
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