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157310
IDG841000198
84.10.00198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Acampora Giovanni
Note sul "condono" fiscale per i sostituti d' imposta
Nuova riv. trib., an. 39 (1983), fasc. 7, pag. 339-341
D2144; D2195; D21511; D21801; D21802
Con la legge n. 27 del 1983 e' stato consentito ai sostituti d' imposta di presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o rettificative in aumento di quelle gia' presentate. L' A. fornisce brevi cenni illustrativi del procedimento agevolativo (che consente la definizione delle controversie pendenti e l' abbandono, a determinate condizioni, delle sanzioni sia amministrative sia penali) precisando i soggetti destinatari, le annualita' interessate, il termine, la modulistica, le modalita' di presentazione delle dichiarazioni, l' ufficio competente, le sanzioni penali, le modalita' di pagamento, gli accertamenti ed il relativo sistema contenzioso. In merito agli effetti l' A. precisa che il "condono" dei sostituti d' imposta, a differenza diquello previsto per i redditi propri, non comporta alcuna forma di definizione automatica, restando salva la facolta' per l' ufficio di procedere ad accertamenti. Si applicano le sanzioni per infedele ed incompleta dichiarazione e per omesso versamento limitatamene alle maggiori ritenute definitivamente accertate. La presentazione della dichiarazione integrativa sana, oltre all' omissione, la tardivita' delle dichiarazioni originarie dei sostituti e le altre violazioni, anche formali, commesse dagli stessi nei periodi d' imposta per i quali e' presentata la dichiarazione integrativa. Non sono dovute interessi e soprattasse per le ritenute dovute in base alle dichiarazione integrative.
l. 12 febbraio 1983 n. 27 d.l. 15 dicembre 1982 n. 916 d.p.r. 22 febbraio 1983 n. 43 art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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