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Documento


157316
IDG841000204
84.10.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Esposito Giorgio
Tributi indebitamente o erroneamente pagati. Istanze di rimborso
Nuova riv. trib., an. 39 (1983), fasc. 10, pag. 454-455
D2171; D2175
Descritta la procedura, lenta e farraginosa, con cui prima della riforma tributaria il contribuente poteva chiedere il rimborso delle somme indebitamente od erroneamente pagate per tasse ed imposte, l' A. osserva che con la riforma tale procedura e' stata radicalmente modificata in quanto ha trovato applicazione in materia il principio del silenzio-rifiuto. Poiche' peraltro con la nuova normativa la situazione e' peggiorata, il decreto n. 739del 1981 ha ridisciplinato la materia: presentazione dell' istanza di rimborso all' ufficio tributario nei termini previsti dalle singole leggi d' imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui e' sorto il diritto alla restituzione; esperimento dell' azione di rimborso entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento che respinge l' istanza ovvero nel termine di prescrizione del diritto al rimborso nel caso di silenzio dell' ufficio protrattosi per 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il contribuente e' stato cosi' sollevato dall' onere di formulare e notificare apposita diffida a provvedere, ma deve pur sempre rinnovare l' istanza entro il termine prescrizionale nel caso in cui l' Ammministrazione non provveda, mentre secondo la disciplina previgente il ricorso o l' istanza interrompevano i termini prescrizionali a favore di entrambe le parti.
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 16 comma 6 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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