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| IDG841000204 | |
| 84.10.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Esposito Giorgio
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| Tributi indebitamente o erroneamente pagati. Istanze di rimborso
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| Nuova riv. trib., an. 39 (1983), fasc. 10, pag. 454-455
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| D2171; D2175
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| Descritta la procedura, lenta e farraginosa, con cui prima della
riforma tributaria il contribuente poteva chiedere il rimborso delle
somme indebitamente od erroneamente pagate per tasse ed imposte, l'
A. osserva che con la riforma tale procedura e' stata radicalmente
modificata in quanto ha trovato applicazione in materia il principio
del silenzio-rifiuto. Poiche' peraltro con la nuova normativa la
situazione e' peggiorata, il decreto n. 739del 1981 ha ridisciplinato
la materia: presentazione dell' istanza di rimborso all' ufficio
tributario nei termini previsti dalle singole leggi d' imposta o, in
mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento
ovvero, se posteriore, dal giorno in cui e' sorto il diritto alla
restituzione; esperimento dell' azione di rimborso entro 60 giorni
dalla notificazione del provvedimento che respinge l' istanza ovvero
nel termine di prescrizione del diritto al rimborso nel caso di
silenzio dell' ufficio protrattosi per 90 giorni dalla presentazione
della domanda. Il contribuente e' stato cosi' sollevato dall' onere
di formulare e notificare apposita diffida a provvedere, ma deve pur
sempre rinnovare l' istanza entro il termine prescrizionale nel caso
in cui l' Ammministrazione non provveda, mentre secondo la disciplina
previgente il ricorso o l' istanza interrompevano i termini
prescrizionali a favore di entrambe le parti.
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| art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 16 comma 6 d.p.r. 3 novembre 1981 n. 739
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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