| L' A. precisa il campo di applicazione, oggettivo e soggettivo, della
deduzione dal reddito d' impresa previsto ai fini dell' ILOR, a
decorrere dall' anno 1983, dalla legge n. 72 del 1983. Fermo restando
l' abbattimento dell' imponibile previsto dall' art. 7 del decreto
sull' ILOR, l' ulteriore deduzione in argomento e' pari al 30% del
reddito (al netto del suddetto abbattimento) e spetta, nella misura
non inferiore a 2 milioni e non superiore a 4 milioni, salvo
ragguaglio ad anno, agli esercenti imprese artigiane, commercianti al
minuto, intermediari o rappresentanti di commercio, alberghi e
ristoranti, imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque
interne. Le misure minime e massime dell' ulteriore deduzione vengono
elevate per le imprese artigiane che impieghino per la maggior parte
del periodo d' imposta uno o piu' apprendisti.
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