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157323
IDG841000211
84.10.00211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amati Amato
Imposta comunale sull' INVIM. Spese incrementative determinate dall' ufficio in misura inferiore a quella dichiarata dalla parte
Riv. leg. fisc., an. 78 (1983), fasc. 10, pag. 1731-1734
D24055; D24054; D2158; D23114; D23104
Ricordate le disposizioni in tema di rettifica in aumento del valoro dichiarato dal contribuente ai fini dell' imposta di registro, dell' imposta di successione e dell' INVIM e l' abbuono del 10 per cento sui valori accertati dall' Amministrazione, di cui il contribuente puo' godere in sede di atto di adesione ai fini dell' imposta di registro e dell' imposta di successione, l' A. precisa che analogamente e' stato concesso ai fini dell' INVIM un aumento, non superiore al 10 per cento, del valore iniziale determinato quale valore venale in comune commercio dall' ufficio in misura inferiore a quella dichiarata dalla parte. Secondo l' A. e' equo ammettere che tale correttivo del 10 per cento possa essere applicato anche alle spese incrementative dichiarate dalla parte quando l' ufficio le riduca in sede di accertamento di valore. La questione si pone peraltro solo per le spese sostenute prima del 1 gennaio 1983, in quanto per quelle sostenute in epoca successiva il legislatore ha posto l' obbligo tassativo della prova documentale e pertanto in ordine ad esse l' ufficio non puo' procedere ad alcuna valutazione di congruita'. L' A. precisa che trattasi comunque di correttivo che non trova fondamento nella legge, ma va inteso come logico e giusto criterio di moderazione volto ad evitare un eventuale, ingiusto danno per il contribuente.
art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 11 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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