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| IDG841000211 | |
| 84.10.00211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Amati Amato
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| Imposta comunale sull' INVIM. Spese incrementative determinate dall'
ufficio in misura inferiore a quella dichiarata dalla parte
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| Riv. leg. fisc., an. 78 (1983), fasc. 10, pag. 1731-1734
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| D24055; D24054; D2158; D23114; D23104
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| Ricordate le disposizioni in tema di rettifica in aumento del valoro
dichiarato dal contribuente ai fini dell' imposta di registro, dell'
imposta di successione e dell' INVIM e l' abbuono del 10 per cento
sui valori accertati dall' Amministrazione, di cui il contribuente
puo' godere in sede di atto di adesione ai fini dell' imposta di
registro e dell' imposta di successione, l' A. precisa che
analogamente e' stato concesso ai fini dell' INVIM un aumento, non
superiore al 10 per cento, del valore iniziale determinato quale
valore venale in comune commercio dall' ufficio in misura inferiore a
quella dichiarata dalla parte. Secondo l' A. e' equo ammettere che
tale correttivo del 10 per cento possa essere applicato anche alle
spese incrementative dichiarate dalla parte quando l' ufficio le
riduca in sede di accertamento di valore. La questione si pone
peraltro solo per le spese sostenute prima del 1 gennaio 1983, in
quanto per quelle sostenute in epoca successiva il legislatore ha
posto l' obbligo tassativo della prova documentale e pertanto in
ordine ad esse l' ufficio non puo' procedere ad alcuna valutazione di
congruita'. L' A. precisa che trattasi comunque di correttivo che non
trova fondamento nella legge, ma va inteso come logico e giusto
criterio di moderazione volto ad evitare un eventuale, ingiusto danno
per il contribuente.
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| art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
art. 11 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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