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157324
IDG841000212
84.10.00212 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lerro Clemente
Quali sono le aliquote INVIM applicabili per l' anno 1983?
Riv. leg. fisc., an. 78 (1983), fasc. 11-12, pag. 1939-1942
D211; D24054; D01132
L' A. ritiene erronea l' interpretazione normativa secondo la quale, a seguito della mancata conversione in legge del decr. n. 952 del 1982, le aliquote INVIM applicabili dal 1 gennaio 1983 al 1 marzo 1983 fossero quelle normali previste dall' art. 15 del decreto sull' INVIM, mentre la norma del successivo decr. n. 55 del 1983 che prevede l' applicazione, in tutti i comuni e per tutti gli scaglioni di incremento imponibile, della misura massima delle aliquote potesse riguardare solo i rapporti sorti dal 2 marzo 1983 e non anche le fattispecie impositive verificatesi al 1 gennaio 1983. La volonta' governativa di evitare una "vacatio" legislativa e di far salva l' efficacia dei rapporti giuridici sorti e' stata fatta propria dalle Camere, in attuazione delprincipio di cui all' art. 77 della Costituzione, sancendo che per tutto l' anno 1983 le aliquote INVIM applicabili in tutti i comuni dovessero essere quelle massime previste dal decreto istitutivo.
art. 25 comma 3 d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 l. 26 aprile 1983 n. 131 art. 15 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 22 d.l. 22 novembre 1981 n. 786 d.l. 30 dicembre 1982 n. 952 art. 77 Cost. art. 37 d.l. 28 febbraio 1983 n. 55
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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