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157327
IDG841000215
84.10.00215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Giudice Bruno
Le sanzioni fiscali da applicare per la tardiva iscrizione a ruolo dopo il 1 gennaio 1974 dei tributi soppressi
nota a Comm. II grado Napoli 1 aprile 1982 n. 636
Comm. trib. centr., an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 466-467
D211; D224; D21804; D21831
Rilevata l' importanza della decisione in rassegna ai fini della problematica attinente alla successione delle leggi tributarie nel tempo, l' A., conformemente all' avviso giurisprudenziale, ritiene che gli interessi applicabili per la ritardata iscrizione a ruolo avessero, sotto la normativa previgente, natura sanzionatoria, mentre sotto quella attuale svolgono una funzione diversa, operando "Come mero strumento economico di natura risarcitoria o compensativa, dovuta al ritardo puro e semplice dei versamenti. Secondo l' A. pertanto, nel caso di ritardata iscrizione a ruolo di tributi vigenti prima della riforma tributaria, deve applicarsi il principio dell' ultrattivita' della legge punitiva tributaria. In mancanza di esplicite disposizioni al riguardo, deve ritenersi che l' art. 20 decr. n. 602 del 1973 non sia operante per i tributi soppressi neppure limitatamente al periodo successivo al 1 gennaio 1974 e che l' art. 184 "bis" del previgente testo unico delle imposte dirette sia tuttora applicabile per detti tributi sia prima che dopo il 1 gennaio 1974 e comunque fino al momento dell' effettiva riscossione.
art. 184 bis d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 104 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 20 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 20 l. 7 gennaio 1929 n. 4
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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