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157335
IDG841000223
84.10.00223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Giudice Bruno
Portata applicativa dell' art. 58 quarto comma d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633. Proroga disposta con l' art. 8 secondo comma d.p.r. 31 marzo 1979 n. 94. Criteri interpretativi dell' art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
nota a Comm. I grado Siena 3 luglio 1982 n. 179
Comm. trib. centr., an. 15 (1983), fasc. 5, pt. 2, pag. 814-816
D200; D2141; D23156
Dissentendo dall' avviso giurisprudenziale espresso nella decisione in rassegna, l' A. ritiene sussistente una disparita' di trattamento nel caso in cui il responsabile in solido di una violazione in materia di IVA abbia ricevuto solo la notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione e non anche, come il responsabile principale, la previa notifica del verbale di constatazione della violazione, vedendosi cosi' privato della possibilita' di avvalersi della facolta' di cui al IV comma dell' art. 58 del decreto IVA. Secondo l' A. la proroga, prevista dal decr. n. 94 del 1979, dei termini in corso per l' esercizio della suddetta facolta' riguarda solo i casi rientranti nella disciplina del citato art. 58. Per quanto riguarda infine gli elementi oggettivi (gravita' del danno e pericolo per l' erario) e soggettivi (personalita' dell' autore della violazione) da tenere in considerazione per determinare la concreta misura alle sanzioni da irrogare con specifico riferimento ai casi di solidarieta' della violazione, l' A. condivide la tesi giurisprudenziale secondo la quale detti elementi devono essere valutati specificamente e singolarmente per ciascun responsabile con criteri personalistici, con la conseguente, eventuale irrogazione di sanzioni diverse al responsabile principale ed a quello solidale ai fini della realizzazione di una migliore giustizia fiscale.
art. 58 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 8 comma 2 d.p.r. 31 marzo 1979 n. 94 art. 49 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 3 Cost.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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