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157345
IDG841000233
84.10.00233 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masi Giuseppe
In tema di sospensione dell' esecuzione esattoriale a norma dell' art. 32 della legge n. 516 del 1982
nota a Comm. I grado Urbino 8 febbraio 1983 n. 39
Comm. trib. centr., an. 15 (1983), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 1286-1287
D2195; D21804; D21831; D21806; D4390; D2176
Dissentendo dalla tesi sostenuta nella decisione in rassegna, l' A. sostiene che la disposizione di cui all' art. 32 della legge n. 516 del 1982 (norma del provvedimento di condono che inibisce le iscrizioni a ruolo di cui all' art. 154 decr. n. 602 del 1973 dopo la data del 14 luglio 1982, con conseguente sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali, in presenza di domanda di definizione della pendenza tributaria) non trova applicazione nel caso in cui il contribuente abbia contestato non il maggior reddito accertato, ma la legittimita' delle sanzioni connesse alla pretesa tributaria. In tal caso non va pertanto annullata l' iscrizione provvisoria a ruolo dell' imposta e dei relativi interessi, in quanto la fattispecie non rientra tra quelle previste dalla legge (che interdice l' operativita' delle iscrizioni stesse) ai fini di una definizione agevolata.
art. 32 comma 5 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 l. 7 agosto 1982 n. 516 art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 3 d.p.r. 24 dicembre 1976 n. 920
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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