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| IDG841000234 | |
| 84.10.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lo Giudice Bruno
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| Requisiti della motivazione e delle presunzioni nell' accertamento
tributario
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| nota a Comm. I grado Lecce 5 marzo 1982 n. 21
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| Comm. trib. centr., an. 15 (1983), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 1290-1292
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| D2156; D2152; D2154; D30822; D40756
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| Nell' aderire alla tesi giurisprudenziale sostenuta nella decisione
in rassegna, l' A. identifica i requisiti della motivazione dell'
avviso di accertamento nella concretezza, nella contestualita' e
contemporaneita' all' atto di accertamento (con conseguente
impossibilita' per il Fisco di avvalersi della facolta' di sanare il
vizio rinnovando la motivazione se non sono gia' decorsi i termini di
decadenza per procedere all' accertamento) e nella formulazione
analitica. E' pertanto illegittimo per difetto di motivazione un
avviso di accertamento motivato "per relationem", con richiamo
pedissequo al processo verbale redatto dalla Guardia di finanza e
senza indicazione degli elementi essenziali, di fatto e di diritto,
posti a fondamento della pretesa fiscale. In merito alle presunzioni
semplici assunte a sostegno dell' accertamento l' A., rammentati i
requisiti di gravita', precisione e concordanza, precisa che il
ricorso alla presunzione semplice, che e' la conseguenza che il
giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, non
ammette che il fatto ignoto si ponga a sua volta come fonte di
ulteriore presunzione; non si versa peraltro in una situazione
contrastante con tale divieto nel caso di presunzioni collegate tra
loro da un rapporto di complementarieta', ma senza alcun nesso di
conseguenzialita'.
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| art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 2727 c.c.
art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 10 n. 4 l. 9 ottobre 1971 n. 825
art. 2729 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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