Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


157346
IDG841000234
84.10.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Giudice Bruno
Requisiti della motivazione e delle presunzioni nell' accertamento tributario
nota a Comm. I grado Lecce 5 marzo 1982 n. 21
Comm. trib. centr., an. 15 (1983), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 1290-1292
D2156; D2152; D2154; D30822; D40756
Nell' aderire alla tesi giurisprudenziale sostenuta nella decisione in rassegna, l' A. identifica i requisiti della motivazione dell' avviso di accertamento nella concretezza, nella contestualita' e contemporaneita' all' atto di accertamento (con conseguente impossibilita' per il Fisco di avvalersi della facolta' di sanare il vizio rinnovando la motivazione se non sono gia' decorsi i termini di decadenza per procedere all' accertamento) e nella formulazione analitica. E' pertanto illegittimo per difetto di motivazione un avviso di accertamento motivato "per relationem", con richiamo pedissequo al processo verbale redatto dalla Guardia di finanza e senza indicazione degli elementi essenziali, di fatto e di diritto, posti a fondamento della pretesa fiscale. In merito alle presunzioni semplici assunte a sostegno dell' accertamento l' A., rammentati i requisiti di gravita', precisione e concordanza, precisa che il ricorso alla presunzione semplice, che e' la conseguenza che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, non ammette che il fatto ignoto si ponga a sua volta come fonte di ulteriore presunzione; non si versa peraltro in una situazione contrastante con tale divieto nel caso di presunzioni collegate tra loro da un rapporto di complementarieta', ma senza alcun nesso di conseguenzialita'.
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 2727 c.c. art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 10 n. 4 l. 9 ottobre 1971 n. 825 art. 2729 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati