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157351
IDG841000239
84.10.00239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Giudice Bruno
Ambito di operativita' delle norme sul condono. Procedura di rimborso. Nozione di rapporto tributario pendente
nota a Comm. II grado Avellino 23 aprile 1983 n. 25
Comm. trib. centr., an. 15 (1983), fasc. 10, pt. 2, pag. 1405-1408
D2195; D2122; D2171; D2174; D2175
Conformemente all' avviso giurisprudenziale, l' A. ritiene che le norme sul condono tributario abbiano natura essenzialmente sostanziale e non processuale, in quanto sono destinate ad esaurire i loro effetti giuridici quasi interamente sul piano del particolare procedimento amministrativo che disciplinano, assumendo una rilevanza solo mediata sull' eventuale procedimento giurisdizionale instaurato. La procedura di rimborso per imposte indebitamente pagate ha natura amministrativa e pertanto la relativa richiesta e' improponibile davanti all' organo giurisdizionale senza una previa pronuncia in via amministrativa: cio' risponde secondo l' A. a criteri di semplicita' ed economicita'. In merito alla nozione di "rapporto tributario pendente" l' A. precisa che l' espressione non puo' avere sempre lo stesso significato e la medesima portata, dovendo questi essere ricondotti a termini - talvolta uguali, ma spesso diversi - di prescrizione e di decadenza riferiti all' una od all' altra delle due parti del rapporto giuridico d' imposta. Il momento temporale o soggettivo di definitivita' del rapporto tributario non e' unico e va correlato di volta in volta a piu' elementi.
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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