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157357
IDG841000245
84.10.00245 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cinti Noe'
Imposta ipotecaria. Garanzia espressa in lire ma con clausola oro
nota a Cass. sez. I 16 aprile 1983 n. 2624
Comm. trib. centr., an. 15 (1983), fasc. 11, pt. 2, pag. 1515-1525
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23240; D23243; D30510; D305723
La pronuncia in rassegna esamina una fattispecie in tema di imposta ipotecaria richiesta al momento della rinnovazione dell' iscrizione ipotecaria, eseguita a garanzia di una somma di denaro promessa come costituzione di dote con la formula della "clausola oro-valuta". L' A. svolge brevi considerazioni sull' imposta ipotecaria sull' annotamento per rinnovazione, sulla misura del credito garantito, sulla disciplina civilistica delle obbligazioni pecuniarie, sulla validita' della nota d' iscrizione come titolo per la rinnovazione ipotecaria, sulla clausola "oro-valuta" e sulla necessita' di precisazione del "quantum" garantito nella nota ipotecaria. In merito al caso in esame, in considerazione del fatto che in base alla richiesta contenuta nella nota l' ipoteca era stata rinnovata e non "annotata", l' A. ritiene che fosse dovuta l' imposta proporzionale, come corrispettivo della formalita', con lire correnti, ragguagliato all' entita' valutabile al cambio della giornata della presentazione della richiesta, essendo irrilevante - ai fini della denegata applicabilita' dell' imposta fissa, applicabile solo agli annotamenti privi di effetti economici - la circostanza che il ragguaglio non fosse stato eseguito e la garanzia fosse stata confermata per la cifra con cui era avvenuta a suo tempo l' iscrizione.
art. 1277 c.c. art. 1278 c.c. art. 2839 c.c. l. 25 giugno 1943 n. 540
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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