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| IDG841000245 | |
| 84.10.00245 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cinti Noe'
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| Imposta ipotecaria. Garanzia espressa in lire ma con clausola oro
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| nota a Cass. sez. I 16 aprile 1983 n. 2624
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| Comm. trib. centr., an. 15 (1983), fasc. 11, pt. 2, pag. 1515-1525
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23240; D23243; D30510; D305723
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| La pronuncia in rassegna esamina una fattispecie in tema di imposta
ipotecaria richiesta al momento della rinnovazione dell' iscrizione
ipotecaria, eseguita a garanzia di una somma di denaro promessa come
costituzione di dote con la formula della "clausola oro-valuta". L'
A. svolge brevi considerazioni sull' imposta ipotecaria sull'
annotamento per rinnovazione, sulla misura del credito garantito,
sulla disciplina civilistica delle obbligazioni pecuniarie, sulla
validita' della nota d' iscrizione come titolo per la rinnovazione
ipotecaria, sulla clausola "oro-valuta" e sulla necessita' di
precisazione del "quantum" garantito nella nota ipotecaria. In merito
al caso in esame, in considerazione del fatto che in base alla
richiesta contenuta nella nota l' ipoteca era stata rinnovata e non
"annotata", l' A. ritiene che fosse dovuta l' imposta proporzionale,
come corrispettivo della formalita', con lire correnti, ragguagliato
all' entita' valutabile al cambio della giornata della presentazione
della richiesta, essendo irrilevante - ai fini della denegata
applicabilita' dell' imposta fissa, applicabile solo agli annotamenti
privi di effetti economici - la circostanza che il ragguaglio non
fosse stato eseguito e la garanzia fosse stata confermata per la
cifra con cui era avvenuta a suo tempo l' iscrizione.
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| art. 1277 c.c.
art. 1278 c.c.
art. 2839 c.c.
l. 25 giugno 1943 n. 540
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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