| Premesse che in alcune legislazioni straniere, forse piu' evolute di
quella italiana, l' eta' e la composizione familiare rappresentano
fattori di notevole rilevanza nella determinazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette, l' A. osserva che il
legislatore tributario puo' tener conto del fattore "eta'"
direttamente (facendovi corrispondere deduzioni, abbattimenti o
crediti d' imposta) ovvero indirettamente per vie mediate od
attraverso controlli fiscali. Passate brevemente in rassegna le
normative tributarie straniere che prevedono un' influenza diretta
dell' eta' nella composizione del reddito, (Belgio, Francia,
Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti e
Giappone), l' A. constata criticamente che il legislatore fiscale
italiano e' tra quelli che meno si interessano al fattore "eta'",
limitandosi ad attribuirvi rilevanza solo ai fini del sistema di
controllo delle dichiarazioni dei redditi e dell' IVA. Secondo l' A.
si dovrebbe attenuare l' imposizione in funzione nella minore
attitudine alla produzione del reddito connessa all' eta' avanzata,
variando le aliquote dell' imposta sul reddito in relazione a diverse
fasce di eta'.
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