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157375
IDG841000263
84.10.00263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Comm. centr. sez. XIX 9 marzo 1982 n. 1139
Rass. trib., an. 26 (1983), fasc. 10-12, pt. 2, pag. 295
D24057; D18205; D18208
L' A. condivide la tesi giurisprudenziale secondo la quale, ai fini dell' esenzione da INVIM delle assegnazioni di alloggi costruiti da cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare, nella sussistenza dei requisiti richiesti dal Testo Unico n. 1165 del 1938 per la fruizione del beneficio da parte delle cooperative senza contributo dello Stato o di enti pubblici territoriali, e' irrilevante che le assegnazioni siano effettuate in concreto per consentire ai soci assegnatari l' acquisto di una seconda casa in localita' turistica. L' A. precisa che la tesi conserva validita' anche dopo una normativa novella, emanata nel 1980, ai soli fini dell' imposta di registro, ipotecaria e catastale, ha equiparato agli effetti del trattamento tributario agevolato (imposta fissa) le assegnazionifatte da cooperative che fruiscono del contributo a quelle effettuate dalle cooperative che non ne fruiscono, sempreche' sussistano i suddetti requisiti. Ai fini dell' INVIM conservano rilevanza le caratteristiche delle cooperative e degli alloggi, senza alcuna ulteriore discriminazione.
art. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 1 d.p.r. 23 dicembre 1974 n. 688 art. 147 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 art. 148 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 l. 8 maggio 1966 n. 452 art. 2 d.l. 31 ottobre 1980 n. 693 l. 22 dicembre 1980 n. 891
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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