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157377
IDG841000265
84.10.00265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pietrantonio Luigi
Nota a Comm. II grado Forli' 20 marzo 1982
Rass. trib., an. 26 (1983), fasc. 10-12, pt. 2, pag. 300-301
D23157; D23156; D2152; D18222; D18226
Nel condividere la tesi giurisprudenziale circa l' applicabilita' anche in materia di IVA della decadenza delle agevolazioni tributarie prevista per le opere eseguite in violazione delle norme edilizie, l' A. osserva che il termine previsto dall' art. 15 della legge n. 765 del 1967 (3 anni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell' Intendenza di finanza della segnalazione dell' infrazione edilizia da parte degli organi comunali), previsto ai soli fini sanzionatori degli illeciti edilizi, deve ritenersi operante in modo indipendente da quello di decadenza previsto dal decreto IVA, riguardante la normale attivita' di controllo delle dichiarazioni da parte dell' ufficio finanziario (31 dicembre del IV anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione). Il diritto dell' Amministrazione finanziaria al recupero della normale aliquota IVA, ai sensi della normativa edilizia, inizia a decorrere solo dalla data in cui perviene all' Intendenza la segnalazione del comune e si prescrive in ogni caso nel successivo triennio.
art. 15 l. 6 agosto 1967 n. 765 art. 57 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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