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157384
IDG841000272
84.10.00272 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a ris. Min. Finanze 20 giugno 1983 n. 270645
Rass. trib., an. 26 (1983), fasc. 10-12, pt. 3, pag. 850-851
D2195; D23115; D23112; D23114; D2405; D2159
L' A. condivide la tesi ministeriale secondo cui la liquidazione dell' imposta complementare di successione dovuta a seguito di istanza di condono va effettuata con la riduzione del 50% sul valore globale dei cespiti risultante dall' accertamento, con l' unico limite del valore complessivo risultante dalla dichiarazione del contribuente (e non del valore dichiarato per ogni singolo cespite). Circa i criteri di ripartizione dell' imposta di successione tra i diversi cespiti -nel caso di definizione dell' imposta con condono- ai fini della detrazione dell' INVIM, si deve avere riguardo ai valori dei cespiti risultanti dall' accertamento (a prescindere dal fatto che sia necessario o meno liquidare l' imposta complementare di successione sul valore ridotto). I valori dei singoli cespiti da assumere come valori iniziali ai fini della successiva applicazione dell' INVIM sono i valori dei singoli beni risultanti dall' accertamento ridotto al 50%, fermo restando il limite di quello dichiarato. Chiarita con un esempio numerico la portata effettiva di tali affermazioni, l' A. precisa che analogo criterio va adottato nel caso di controversia pendente per la valutazione di azienda, comprensiva di immobili, caduta in successione.
art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 art. 31 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 l. 7 agosto 1982 n. 516
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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