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| IDG841000272 | |
| 84.10.00272 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a ris. Min. Finanze 20 giugno 1983 n. 270645
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| Rass. trib., an. 26 (1983), fasc. 10-12, pt. 3, pag. 850-851
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| D2195; D23115; D23112; D23114; D2405; D2159
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| L' A. condivide la tesi ministeriale secondo cui la liquidazione
dell' imposta complementare di successione dovuta a seguito di
istanza di condono va effettuata con la riduzione del 50% sul valore
globale dei cespiti risultante dall' accertamento, con l' unico
limite del valore complessivo risultante dalla dichiarazione del
contribuente (e non del valore dichiarato per ogni singolo cespite).
Circa i criteri di ripartizione dell' imposta di successione tra i
diversi cespiti -nel caso di definizione dell' imposta con condono-
ai fini della detrazione dell' INVIM, si deve avere riguardo ai
valori dei cespiti risultanti dall' accertamento (a prescindere dal
fatto che sia necessario o meno liquidare l' imposta complementare di
successione sul valore ridotto). I valori dei singoli cespiti da
assumere come valori iniziali ai fini della successiva applicazione
dell' INVIM sono i valori dei singoli beni risultanti dall'
accertamento ridotto al 50%, fermo restando il limite di quello
dichiarato. Chiarita con un esempio numerico la portata effettiva di
tali affermazioni, l' A. precisa che analogo criterio va adottato nel
caso di controversia pendente per la valutazione di azienda,
comprensiva di immobili, caduta in successione.
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| art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
art. 31 d.l. 10 luglio 1982 n. 429
l. 7 agosto 1982 n. 516
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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