| "La necessita' di pervenire, in sede di bilancio, ad un complesso di
verifiche, e, per primo, alle determinazioni dei livelli di spesa in
rapporto di compatibilita' alla domanda, in un quadro di riferimento
piu' ampio possibile, spinse a prefigurare l' adozione annuale di una
legge di finanza come strumento di aggiornamento capace di incidere
sulla immodificabilita' del bilancio": cio' premesso l' A. della
relazione in epigrafe esamina i rapporti della legge di bilancio con
la legge di finanza, da quando venne introdotta la prima legge
finanziaria (l. n. 468 n. 1978). Ricorda la comune matrice teorica
che ha animato l' ampio dibattito, recentemente maturatosi, in tema
di programmazione e bilancio e come si sia posto l' accento sugli
ambiti propri della legge finanziaria, quale strumento che mira a
conferire effettiva significativita' alle decisioni da adottarsi in
sede di bilancio e quindi allo stesso bilancio, ponendo l' accento
pero' sulla necessita' di delimitare l' ambito della legge
finanziaria, onde evitare possibili aggiramenti dei vincoli
costituzionali. Osserva in proposito come di fronte all' opinione,
che ritiene non valere per la legge finanziaria il divieto di
introdurre nuovi tributi e nuove disposizioni di spesa, in quanto
legge sostanziale, fonte essa stessa della spesa soggetta all'
obbligo e ai limiti previsti per la copertura finanziaria,
perplessita' sulla latitudine della parte "eventuale" della legge
siano emerse sia in ordine alla specificazione di nuove disposizioni
di spesa che di disposizioni che assumano un riflesso indiretto nel
profilo finanziario. Riguardo alle implicazioni della riforma, che ha
introdotto la legge finanziaria, sull' autonomia di spesa delle
Regioni prevista dall' art. 119 Cost., l' A. ritiene certo che il
relativo coordinamento dello Stato e dei centri di spesa locali non
possa ritenersi organicamente attuabile attraverso la legge
finanziaria.
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