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157450
IDG841200419
84.12.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Torrigiani Roberto
Legge finanziaria e problemi di attuazione del bilancio
Amm. e cont. Stato, an. 5 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 7-17
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1890; D18901
"La necessita' di pervenire, in sede di bilancio, ad un complesso di verifiche, e, per primo, alle determinazioni dei livelli di spesa in rapporto di compatibilita' alla domanda, in un quadro di riferimento piu' ampio possibile, spinse a prefigurare l' adozione annuale di una legge di finanza come strumento di aggiornamento capace di incidere sulla immodificabilita' del bilancio": cio' premesso l' A. della relazione in epigrafe esamina i rapporti della legge di bilancio con la legge di finanza, da quando venne introdotta la prima legge finanziaria (l. n. 468 n. 1978). Ricorda la comune matrice teorica che ha animato l' ampio dibattito, recentemente maturatosi, in tema di programmazione e bilancio e come si sia posto l' accento sugli ambiti propri della legge finanziaria, quale strumento che mira a conferire effettiva significativita' alle decisioni da adottarsi in sede di bilancio e quindi allo stesso bilancio, ponendo l' accento pero' sulla necessita' di delimitare l' ambito della legge finanziaria, onde evitare possibili aggiramenti dei vincoli costituzionali. Osserva in proposito come di fronte all' opinione, che ritiene non valere per la legge finanziaria il divieto di introdurre nuovi tributi e nuove disposizioni di spesa, in quanto legge sostanziale, fonte essa stessa della spesa soggetta all' obbligo e ai limiti previsti per la copertura finanziaria, perplessita' sulla latitudine della parte "eventuale" della legge siano emerse sia in ordine alla specificazione di nuove disposizioni di spesa che di disposizioni che assumano un riflesso indiretto nel profilo finanziario. Riguardo alle implicazioni della riforma, che ha introdotto la legge finanziaria, sull' autonomia di spesa delle Regioni prevista dall' art. 119 Cost., l' A. ritiene certo che il relativo coordinamento dello Stato e dei centri di spesa locali non possa ritenersi organicamente attuabile attraverso la legge finanziaria.
l. 5 agosto 1978, n. 468 art. 119 Cost.
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