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157454
IDG841200423
84.12.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carnevale Pietro
Brevi notazioni sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
Amm. e cont. Stato, an. 5 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 35-38
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D04201; D7131
Ricordato che la Costituzione all' art. 40 prevede il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dal lavoro (c.d. sciopero) senza alcuna ripercussione sul rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalle norme legislative di attuazione dello stesso precetto costituzionale, l' A. rileva come l' emanazione di una disciplina legislativa che regoli interamente il diritto di sciopero in tutti i settori appaia difficile e di non prossima completa attuazione. Osserva che indubbiamente i precetti costituzionali sull' ordinamento sindacale (art. 39) e sulla disciplina dello sciopero (art. 40) debbono essere sviluppati attraverso leggi, sia pure di principio, integrate da norme regolamentari o contrattuali per l' ipotesi di sciopero. E poiche' l' art. 40 Cost. richiede soltanto che i limiti del diritto di sciopero derivino dalla legge, ma non impone al legislatore ordinario di introdurli in forma completa per la generalita' dei settori, ritiene che una limitazione del campo della disciplina legislativa ai soli servizi pubblici essenziali non costituirebbe violazione del principio di uguaglianza stabilito coll' art. 3 Cost.. Procede quindi a formulare alcune brevi note circa la legge che propone di emanare in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
art. 40 Cost.
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